Cassazione Civile, Ordinanza n. 12477/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo dell'amministrazione straordinaria di una società per il credito vantato da una società consortile esecutrice di lavori nell'ambito di un appalto pubblico. Il credito era qualificato come credito per "ribaltamento costi" dell'esecuzione dell'appalto, riferito sia alla posizione di una società appaltatrice poi esclusa dall'ATI e dalla compagine consortile, sia alla posizione dell'altro socio consortile, ritenuto solidalmente obbligato. La creditrice chiedeva anche la prededuzione, invocando l'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e, in via generale, l'art. 111 l. fall., oltre agli interessi sul credito. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo parzialmente e senza prededuzione; il Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione, confermava il diniego della prededuzione, riteneva non provata l'esistenza e l'esatto ammontare del maggior credito preteso, e negava anche gli interessi. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: omesso esame della cessione di ramo d'azienda alla società poi incorporata nella resistente; violazione degli artt. 111 l. fall. e 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 per mancato riconoscimento della prededuzione; violazione degli artt. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006, 2615, comma 2, e 2560 c.c. per la responsabilità solidale dei soggetti coinvolti; violazione degli artt. 2697 e 2710 c.c. e 93 l. fall. per il mancato riconoscimento probatorio della documentazione contabile; conseguente diritto agli interessi ex art. 1282 c.c.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara inammissibili il quarto motivo, relativo alla prova del credito, e il terzo motivo, relativo alla responsabilità solidale e alla delimitazione temporale della stessa, perché non confrontati con la ratio decidendi del decreto impugnato e privi della necessaria specificità/autosufficienza; dichiara inammissibile il primo motivo sull'omesso esame della cessione di ramo d'azienda, ritenendo il fatto non decisivo e comunque già valutato; reputa infondato il secondo motivo sulla prededuzione, escludendo che il credito da ribaltamento costi, sorto per attività risalenti e non direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale, possa essere considerato prededucibile; assorbe il quinto motivo sugli interessi, perché dipendente dall'accertamento del maggior credito e della sua prededucibilità. Le spese sono poste a carico della ricorrente. È inoltre dichiarata inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per difetto di competenza della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 118 d.lgs. 163/2006
La norma sul subappalto nelle opere pubbliche non riconosce di per sé la prededuzione del credito del subappaltatore; il suo meccanismo opera nel rapporto ancora in corso con impresa in bonis e non si estende automaticamente alla procedura concorsuale dell'appaltatore o del cessionario del ramo d'azienda.
La prededuzione richiede un collegamento funzionale diretto tra il credito e la procedura concorsuale; non basta che il credito sia in astratto collegato all'attività imprenditoriale del debitore o sia sorto anteriormente alla procedura.
Richiamato per censurare la valutazione della prova del credito; la Corte non accoglie la doglianza perché il motivo non supera il vaglio di specificità e non scardina la ratio del decreto.
I libri contabili dell'imprenditore hanno efficacia probatoria tra imprenditori nei rapporti d'impresa, ma non sono opponibili al curatore/fallimento quando questi agisce nella funzione di gestione del patrimonio del fallito e non come successore in uno specifico rapporto.
Richiamato per la domanda di insinuazione al passivo; la Corte non ravvisa errori nel giudizio di merito sulla prova del credito.
art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006
Invocato per affermare la solidarietà tra componenti del raggruppamento; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la limitazione temporale della solidarietà operata dal tribunale.
Richiamato per sostenere la responsabilità solidale dei partecipanti al rapporto consortile verso i terzi; la Corte non affronta nel merito la pretesa, ritenendo il motivo non specifico rispetto alla ratio decidendi.
Invocato in relazione alla cessione d'azienda e alla responsabilità per i debiti aziendali; non conduce all'accoglimento del ricorso.
La censura sugli interessi resta assorbita perché dipende dall'accertamento del credito e della sua eventuale prededucibilità.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo sulla prova documentale, in quanto contrastante con orientamento consolidato della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di deduzione della violazione di legge richiamata per il terzo e il secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il motivo sull'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte esclude la decisività del fatto dedotto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata specifica critica alla ratio decidendi determina inammissibilità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
L'eccezione di inammissibilità collegata al doppio conforme viene respinta perché il giudizio di opposizione allo stato passivo non è equiparabile all'appello.
Richiamato per affermare che, se non opposta, la decisione sullo stato passivo acquista efficacia di giudicato endofallimentare.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
La Corte di cassazione non è competente a liquidare i compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002
La previsione ha funzione acceleratoria ma non modifica le regole di competenza per la liquidazione del compenso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prededuzione ex art. 111 l. fall. presuppone un nesso di strumentalità diretta tra il credito e gli scopi della procedura concorsuale; non è sufficiente che il credito sia genericamente collegato all'attività d'impresa o derivi da rapporti anteriori alla procedura.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve censurare specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata: se la critica non si confronta con la reale argomentazione del giudice di merito, il motivo è inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza.
- La documentazione contabile dell'imprenditore non è, di regola, opponibile al curatore o alla procedura concorsuale ai fini della prova del credito quando questi agiscono nella loro funzione istituzionale di gestione del patrimonio e non come controparti in un rapporto d'impresa.
- La responsabilità solidale derivante da rapporti di raggruppamento o consortili può essere temporalmente delimitata dal giudice di merito in base al momento di cessazione del vincolo partecipativo, sicché il motivo di ricorso deve indicare con precisione l'epoca di insorgenza dei singoli crediti per contestare utilmente tale delimitazione.
- L'eventuale diritto agli interessi sul credito è logicamente subordinato all'accertamento del credito medesimo e della sua collocazione privilegiata o prededucibile; se tali presupposti non risultano, la censura sugli interessi resta assorbita.
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