Cassazione Civile, Ordinanza n. 07952/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto 'a misura' stipulato per la manutenzione straordinaria della copertura di un fabbricato residenziale. La committente deduceva gravi vizi dei lavori eseguiti, infiltrazioni persistenti nell'appartamento sottostante e necessità di demolire e rifare le opere, chiedendo risoluzione del contratto, restituzione degli acconti versati e risarcimento dei danni. L'appaltatore si difendeva sostenendo di aver seguito le direttive del direttore dei lavori e chiedeva il saldo, oltre a chiamare in causa quest'ultimo in via di responsabilità. In primo grado venivano accolte, in diversa misura, le domande dell'attrice e la domanda di manleva; in appello, invece, la Corte territoriale rigettava la domanda di risoluzione e quella risarcitoria, ritenendo che la successiva riparazione del tetto, senza smantellamento, escludesse l'inadeguatezza dell'opera alla sua destinazione e che la domanda subordinata di riduzione del prezzo non fosse stata ritualmente riproposta. La ricorrente principale impugnava la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato una pretesa domanda nuova e documenti fotografici prodotti in appello; 2) violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere considerato rinunciata la domanda subordinata di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c.; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2055 c.c. in punto spese nei confronti del terzo chiamato. Il direttore dei lavori proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando omesso esame di fatti decisivi e vizi di diritto in ordine alla sua responsabilità e alla quantificazione del danno, oltre che alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva esaminato una domanda nuova, ma aveva solo apprezzato un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della gravità dell'inadempimento; inoltre ha ritenuto legittima la produzione in appello delle fotografie, in quanto formatesi dopo la chiusura del primo grado, richiamando il testo dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis. Ha rigettato il secondo motivo affermando che la parte vittoriosa in primo grado, se intende mantenere vive domande o eccezioni assorbite o non esaminate, deve riproporle in modo specifico ex art. 346 c.p.c., non essendo sufficiente una generica richiesta di rigetto degli appelli; la domanda subordinata di riduzione del prezzo doveva quindi ritenersi rinunciata. Ha rigettato anche il terzo motivo, ribadendo che quando il convenuto chiama in causa un terzo in garanzia impropria e la chiamata non sia arbitraria, l'attore soccombente può essere condannato anche alle spese del terzo, in quanto il coinvolgimento processuale di quest'ultimo dipende dall'ingiustificata pretesa attorea. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Nel testo applicabile al giudizio, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa a sé non imputabile; l'indispensabilità non è più il criterio decisivo. Le fotografie formatesi dopo il primo grado sono quindi producibili in appello.
Richiamato in relazione alla valutazione della non contestazione e della prova dei fatti allegati.
Le domande o eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico, altrimenti si presumono rinunciate.
Richiamato quale rimedio residuale dell'appaltatore o del committente dopo i vizi dell'opera; nel caso concreto la relativa domanda subordinata non è stata riproposta in appello e quindi è stata ritenuta rinunciata.
La soccombenza della parte che ha dato causa al giudizio giustifica la condanna alle spese, anche in favore del terzo legittimamente coinvolto.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha ritenuto irrilevante che la chiamata del terzo fosse anche fondata su un'ipotetica responsabilità solidale, valorizzando invece il principio sulle spese del terzo chiamato.
Il Tribunale aveva emesso ordinanza di correzione per integrare la pronuncia di risoluzione e restituzione, ma la questione non ha inciso sull'esito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la produzione di documenti nuovi è ammessa solo se la parte dimostra l'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile; non è più sufficiente la sola indispensabilità del documento ai fini della decisione.
- La Corte d'appello può valorizzare fatti sopravvenuti o circostanze emerse in secondo grado non come domande nuove, ma come elementi di fatto rilevanti per la valutazione della gravità dell'inadempimento o della fondatezza della domanda principale.
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado, per evitare la presunzione di rinuncia, deve riproporre in appello in modo specifico le domande o eccezioni assorbite o non esaminate; una generica richiesta di rigetto dell'appello non basta.
- Quando il convenuto chiama un terzo in garanzia impropria, se la chiamata non è arbitraria e l'attore risulta soccombente, le spese sostenute dal terzo possono essere poste a carico dell'attore, pur in assenza di un diretto rapporto sostanziale tra attore e terzo.
- La non contestazione di fatti specificamente allegati esonera la parte dall'onere di provarli, purché la contestazione avversaria sia a sua volta specifica.
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