Cassazione Penale, Sentenza n. 15701/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) nella parte in cui è stata disposta la confisca di somme di denaro e del telefono cellulare in disponibilità dell'imputato. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli oggetti non sono né pertinenti né provento di reato e quindi la confisca non sarebbe giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari (nonché alla correlata ordinanza di distruzione) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto, con l'indicazione che il giudice del rinvio dovrà valutare e motivare se la somma di denaro sia confiscabile alla luce delle norme richiamate e fornire motivazione circa la strumentalità del cellulare. Il resto della sentenza (compresa l'applicazione della pena concordata) è stato confermato.
Norme richiamate
Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento; la Corte conferma che la sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per vizi motivazionali quanto alle misure (come la confisca) che non siano oggetto della pattuizione.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Disciplina il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte distingue tra mera detenzione (art. 73, comma 1) e ipotesi diverse come la cessione, rilevando che per la mera detenzione non sussiste automaticamente il nesso tra denaro e reato.
Norma generale sulla confisca: la Corte osserva che l'applicazione dell'art. 240 non è consentita per la confisca del denaro quando il reato è la mera detenzione di stupefacenti, posto che tale confisca richiede il nesso con la cessione/attività di spaccio.
Previsione che consente la confisca di somme di denaro connessa a reati di droga solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 240-bis; la Corte ritiene che, in relazione alla detenzione, il denaro può essere confiscato soltanto con riguardo a questa norma tramite il rinvio operato dall'art. 85-bis DPR 309/1990.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio normativo che rende applicabile l'art. 240-bis c.p. in relazione ai reati previsti dal testo unico stupefacenti: la Corte lo invoca per precisare le condizioni di confiscabilità del denaro nel caso di mera detenzione.
art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309/1990
Ricordato dalla Corte come norma applicabile alle ipotesi di cessione; la Corte sottolinea che né l'art. 240 c.p. né il comma 7-bis consentono la confisca del denaro quando manca il nesso con la mera detenzione.
Norma che disciplina la distruzione delle cose sequestrate; la Corte osserva che l'ordine di distruzione del cellulare risulta senza motivazione e che l'art. 260 va richiamato e applicato con adeguata giustificazione.
Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (massima citata)
"La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen."
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite che ammette il ricorso per cassazione, per vizio di motivazione, contro disposizioni emergenti da sentenze di patteggiamento (in particolare misure non pattuite).
Massime di principio
- La confisca disposta in una sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione quando la misura non sia stata specificamente pattuita tra le parti.
- In caso di mera detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), il denaro rinvenuto a carico dell'imputato non può essere automaticamente confiscato ai sensi dell'art. 240 c.p.; la confiscabilità del denaro deve essere valutata alla stregua dell'art. 240-bis c.p. tramite il rinvio dell'art. 85-bis del DPR 309/1990 e richiede condizioni e nesso adeguatamente motivate.
- Per gli oggetti (es. telefoni cellulari) la confisca richiede una motivazione che dimostri il nesso di strumentalità o pertinenzialità rispetto al reato; l'assenza di tale motivazione rende la misura annullabile e impone al giudice di darne conto al rinvio.
- L'ordine di distruzione degli oggetti sequestrati deve essere giustificato in base alle ipotesi previste dall'art. 260 c.p.p.; la mancata motivazione determina l'annullamento della disposizione.
- In caso di dubbio sulla riconducibilità della somma di denaro al reato, il giudice del rinvio dovrà esaminare elementi fattuali e documentali (origine, numerosità, modalità di occultamento, contatti con attività di spaccio) e motivare chiaramente la decisione di confiscare o meno.
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