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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00553/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente associativo)

La controversia

L'associazione impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, emesso a seguito di PVC, con recupero di IRES, IVA e IRAP. L'Ufficio contestava la natura di ente non commerciale e ricostruiva induttivamente i ricavi sulla base delle entrate contabilizzate nel 2009. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'associazione ritenendo sussistente la natura commerciale dell'ente per la tenuta approssimativa dei libri sociali e la mancata osservanza degli obblighi fiscali per la parte commerciale delle attività, nonché la correttezza della ricostruzione induttiva dei ricavi. In cassazione, l'associazione deduceva: 1) violazione degli artt. 73, 148 e 149 TUIR, sostenendo che la natura commerciale non potesse desumersi da asserite irregolarità formali o dalla mancata democraticità, e che occorresse invece accertare la prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, contestando la ricostruzione induttiva dei ricavi fondata sulla documentazione del 2009 e lamentando l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la CTR avesse fondato la decisione su profili meramente formali senza verificare, da un lato, la conformità dello statuto alle prescrizioni dell'art. 148 TUIR e, dall'altro, l'effettività in concreto dei principi di partecipazione e democraticità nella vita associativa. Ha invece dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra censure di violazione di legge e censure attinenti all'omesso esame di un fatto decisivo, che devono essere specificamente articolate.

  • art. 73 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    È invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione commerciale dell'ente; la Corte non entra nel merito della norma se non per il rapporto con le disposizioni sugli enti non commerciali.

  • art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La Corte afferma che il riconoscimento del regime agevolato per le associazioni richiede sia la conformità delle clausole statutarie al comma 8, sia l'attuazione concreta dei principi di democraticità e partecipazione a favore degli associati.

  • art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    "indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta"

    La Corte chiarisce che la perdita della qualifica di ente non commerciale può derivare anche dall'accertamento in concreto della prevalenza dell'attività commerciale, a prescindere dalle previsioni statutarie.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È invocato per contestare la ricostruzione induttiva dei ricavi; il motivo è però assorbito e non viene deciso nel merito.

Massime di principio

  • Per le associazioni che fruiscono del regime agevolato, non basta la sola conformità formale dello statuto: occorre anche che, nella concreta gestione, siano effettivamente garantiti partecipazione e democraticità nella vita associativa.
  • La perdita della qualifica di ente non commerciale può discendere sia dalla non conformità statutaria sia dall'accertamento in fatto di una prevalente attività commerciale per l'intero periodo d'imposta, anche se le clausole statutarie siano in astratto corrette.
  • In cassazione, non è ammissibile dedurre la violazione di legge per contestare un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; una simile censura va eventualmente prospettata come omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifica indicazione del fatto, della sua introduzione nel processo e della sua decisività.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'individuazione puntuale del fatto storico asseritamente trascurato e della sua capacità di condurre a una decisione diversa; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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