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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23174/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che il sistema informatico SICID non proverebbe l'effettiva comunicazione; con il secondo deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non abbia considerato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non era avvenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che sia stato erroneamente posto a carico del Pubblico Ministero l'onere di dimostrare la data di effettiva conoscibilità dell'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ma con motivazione in parte diversa da quella del Tribunale: ha affermato che, indipendentemente dalla validità o dall'effettività della comunicazione del decreto, l'opposizione era comunque proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002. Poiché il decreto di liquidazione era del 26 settembre 2018 e l'opposizione era stata presentata il 6 ottobre 2020, il termine era decorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica e gli intimati non avevano svolto attività difensiva; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a termine impugnatorio e, in difetto di comunicazione valida o comunque nel sistema generale delle impugnazioni, al termine lungo.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo delle impugnazioni si applica anche all'opposizione avverso il decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002; se l'opposizione è proposta oltre tale termine è tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 136 c.p.c.

    Il ricorso invocava la violazione della norma in tema di comunicazioni, ma la Corte ha ritenuto assorbente il rilievo della tardività rispetto al termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta non decisiva, poiché la tardività discendeva comunque dal superamento del termine lungo indipendentemente dalla prova della comunicazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato soggiace, in mancanza di comunicazione idonea a far decorrere il termine breve, al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, la questione sulla ritualità della comunicazione può essere irrilevante se l'impugnazione sia stata comunque proposta oltre il termine lungo applicabile.
  • Quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero nell'esercizio delle sue funzioni, non è dovuta la condanna alle spese processuali in caso di soccombenza e non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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