Cassazione Civile, Ordinanza n. 33064/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato per circa 60.000 euro da una creditrice titolata a un debitore esecutato. Quest'ultimo propose opposizione al precetto davanti al Tribunale, eccependo la nullità dell'atto per asserito difetto di ius postulandi del difensore che lo aveva sottoscritto e formulando anche querela incidentale di falso contro la procura alle liti della controparte, poi dichiarata inammissibile in primo grado. Rigettata l'opposizione, il debitore impugnò la sentenza; la Corte d'appello dichiarò però l'appello inammissibile perché tardivo, ritenendo non applicabile la sospensione feriale dei termini in quanto controversia esecutiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciò violazione dell'art. 327 c.p.c. e degli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969, sostenendo che la presenza della querela di falso incidentale e della domanda di nullità del precetto, come domande connesse, rendeva il giudizio soggetto alla sospensione feriale; perciò il termine di impugnazione non sarebbe spirato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha richiamato il principio per cui, quando vi sia connessione per pregiudizialità tra una domanda principale sottratta alla sospensione feriale e una o più domande pregiudicate invece soggette a sospensione, l'intero giudizio resta assoggettato al regime della domanda pregiudicante e dunque non beneficia della sospensione finché la connessione non venga sciolta dal giudice dell'impugnazione. Ha quindi confermato che il giudizio era interamente escluso dalla sospensione feriale e che l'appello era tardivo. Non vi è condanna alle spese perché la resistente non ha svolto difese. È inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare è stato applicato dalla Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto corretta la sua decorrenza senza sospensione feriale nel caso di giudizio esecutivo con domanda pregiudicante non soggetta a sospensione.
artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non opera per i giudizi sottratti ratione materiae alla sospensione; se la controversia è interamente attratta dalla domanda pregiudicante non soggetta a sospensione, il termine per impugnare decorre senza interruzione.
È il vizio dedotto in cassazione per denunciare la violazione di norme processuali relative alla tempestività dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una controversia comprende una domanda principale sottratta alla sospensione feriale dei termini e domande ad essa pregiudicate, l'intero giudizio resta assoggettato al regime della domanda principale finché la connessione non venga sciolta nel giudizio di impugnazione.
- La proposizione di una querela di falso incidentale non basta, di per sé, a rendere soggetto alla sospensione feriale un giudizio che, per la domanda pregiudicante, è escluso da tale regime.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, occorre verificare non solo la natura della singola domanda, ma anche l'effetto della connessione per pregiudizialità sul regime processuale complessivo della controversia.
- La sospensione feriale dei termini non si applica automaticamente a tutte le questioni inserite nello stesso processo, se il processo è dominato da una domanda principale appartenente a materia esclusa dalla sospensione.
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