Sentenza del 05/02/2019 n. 3265 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella TARSU relativa all'anno 2010, chiedendo la riduzione del tributo fino al 40% prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, a causa dell'asserito mancato o gravemente irregolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nella zona dell'immobile, durante la crisi dei rifiuti a Napoli. In Cassazione ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia sulla quantificazione della cartella, la violazione del giudicato formatosi per l'anno 2009, l'errata distribuzione dell'onere della prova e la violazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato relativo all'anno 2009 non si estendesse automaticamente al 2010, poiché la crisi e l'effettivo funzionamento del servizio sono fatti variabili da un periodo d'imposta all'altro. Ha inoltre stabilito che il contribuente che chiede una riduzione deve provare in modo specifico, con riferimento all'anno, alla zona e al periodo interessati, l'omesso svolgimento o la grave difformità del servizio rispetto alle prescrizioni regolamentari; il semplice richiamo alla generale emergenza rifiuti non è sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 700,00 per ciascun controricorrente, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4
Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza (...) ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento (...) il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
La riduzione, fino alla misura massima del 40% della tariffa, spetta solo quando il contribuente dimostri che il servizio non è stato svolto nella specifica zona oppure è stato svolto con una grave e perdurante violazione delle regole su distanze, capacità dei contenitori o frequenza della raccolta.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 6
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Le interruzioni temporanee non danno automaticamente diritto alla riduzione. In presenza di una situazione protratta e riconosciuta dall'autorità sanitaria come dannosa o pericolosa, l'utente può ottenere lo sgravio o la restituzione della quota relativa al periodo documentato, restando applicabile il comma 4.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
L'obbligo di denuncia della posizione tributaria si accompagna all'onere del contribuente di provare i fatti che fondano eventuali esenzioni o riduzioni.
Il giudicato vincola le parti sull'accertamento del rapporto o del fatto deciso, ma, nei tributi periodici, si estende ad annualità diverse soltanto per elementi permanenti, pluriennali o necessariamente comuni; non si estende automaticamente a fatti contingenti e mutevoli.
Codice di procedura civile, art. 115
Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma riguarda i profili probatori dei fatti effettivamente non contestati. Non può sostituire la specifica allegazione e prova dei presupposti della riduzione, soprattutto quando l'amministrazione abbia contestato il diritto alla riduzione nel suo complesso.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto della domanda o dell'eccezione, anche senza una specifica motivazione su ogni singolo argomento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Per ottenere una riduzione della TARSU/TARI per disservizio nella raccolta, non basta provare l'esistenza di un'emergenza generale o di disservizi nella città: occorre documentare il mancato o gravemente irregolare servizio nella specifica zona, per l'annualità e per il periodo interessati.
- Nei tributi periodici, una sentenza favorevole relativa a un'annualità precedente non produce automaticamente effetti per gli anni successivi quando i fatti rilevanti, come l'intensità del disservizio, possono cambiare nel tempo.
- L'onere di provare i presupposti della riduzione tariffaria grava sul contribuente, mentre l'amministrazione deve provare gli elementi costitutivi e la quantificazione ordinaria del tributo.
- La riduzione non costituisce un risarcimento né una sanzione contro il Comune, ma serve a riequilibrare il prelievo quando il servizio, pur istituito, non viene concretamente erogato secondo modalità gravemente difformi dalle regole.
- È opportuno raccogliere prove puntuali, quali segnalazioni al Comune, fotografie, reclami protocollati, ordinanze, attestazioni dell'autorità sanitaria, dati sulla durata del disservizio e documentazione riferita all'indirizzo dell'immobile.
- Il richiamo al principio di non contestazione non è sufficiente se l'amministrazione ha contestato il diritto alla riduzione in radice o se il contribuente non ha allegato in modo preciso i fatti che integrano le condizioni previste dalla legge.
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