Sentenza del 05/02/2019 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Novara
Legittima la notifica della cartella a mezzo PEC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata tramite posta elettronica certificata, sostenendo implicitamente che tale modalità non fosse valida o non fosse applicabile al caso concreto.
La decisione
La contestazione è stata respinta: la notifica della cartella di pagamento tramite PEC è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973. La disciplina della notifica via PEC in materia di riscossione è stata introdotta dall'art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010. Inoltre, l'art. 14 del D.Lgs. 159/2015 ha previsto l'obbligo della notifica esclusivamente tramite PEC nei confronti di imprese individuali, società e altri soggetti tenuti ad avere un indirizzo PEC. Ne consegue che la notifica effettuata con tale modalità è valida quando eseguita secondo le disposizioni applicabili e all'indirizzo PEC previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973
Costituisce la base normativa per la notificazione della cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata, rendendo legittima tale modalità quando sono rispettati i requisiti previsti.
Art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010
Ha introdotto, nell'ambito della riscossione, la possibilità di effettuare le notifiche tramite PEC.
Art. 14, D.Lgs. 159/2015
Ha reso obbligatoria la notifica esclusivamente tramite PEC nei confronti di imprese individuali, società e soggetti analogamente obbligati a disporre di un indirizzo PEC.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata validamente tramite PEC se la modalità è prevista dalla normativa vigente e la trasmissione è effettuata all'indirizzo PEC corretto del destinatario.
- Per imprese individuali, società e altri soggetti obbligati a possedere una PEC, la notifica della cartella deve normalmente avvenire esclusivamente tramite tale canale.
- La contestazione della notifica via PEC non è sufficiente, da sola, a invalidare la cartella: occorre dimostrare uno specifico vizio, come l'invio a un indirizzo non corretto, la mancata riferibilità dell'indirizzo al destinatario o il mancato rispetto delle formalità richieste.
- La validità della notifica deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento della notificazione e alla posizione soggettiva del destinatario.
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