Sentenza del 05/02/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Novara
Attività svolta dal sindaco di società - Compensi percepiti ancorché vengano svolte altre attività di lavoro autonomo a mezzo di un'organizzazione autonoma di beni strumentali - Presupposto dell'imposta - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i compensi derivanti dall'attività di sindaco di società non fossero soggetti all'IRAP, anche se egli svolgeva contemporaneamente altre attività di lavoro autonomo mediante un'organizzazione autonoma di beni strumentali. L'attività di sindaco, infatti, consiste essenzialmente nel controllo intellettuale dell'operato degli organi societari, normalmente esercitabile attraverso la lettura degli atti e la redazione di relazioni, senza una struttura organizzativa autonoma e significativa riferibile a tale specifica attività.
La decisione
La sentenza ha escluso l'assoggettamento all'IRAP dei compensi percepiti per l'attività di sindaco di società. La presenza di un'organizzazione autonoma relativa ad altre attività professionali non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta anche ai compensi sindacali, che devono essere valutati separatamente. L'IRAP richiede infatti un'autonoma organizzazione riferibile all'attività produttiva del reddito considerato e non può colpire la mera attività intellettuale svolta con mezzi minimali e indispensabili.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'imposta presuppone una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista, derivante da un'organizzazione autonoma che sostenga costi e generi un valore aggiunto ulteriore rispetto alla mera attività intellettuale.
Massime di principio
- I compensi derivanti dall'attività di sindaco di società non sono automaticamente soggetti all'IRAP, poiché tale attività, per sua natura, può essere svolta senza una struttura organizzativa autonoma.
- L'eventuale autonoma organizzazione esistente per altre attività professionali non determina necessariamente l'assoggettamento all'IRAP dei compensi sindacali: occorre verificare il collegamento concreto tra organizzazione e singola attività produttiva del reddito.
- L'IRAP è dovuta solo quando l'organizzazione utilizzata dal professionista costituisce un fattore produttivo aggiuntivo, idoneo a generare valore oltre l'apporto personale e intellettuale del professionista.
- L'impiego di strumenti minimi e indispensabili, come quelli normalmente necessari per esaminare documenti e redigere relazioni, non è sufficiente di per sé a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere analiticamente i compensi derivanti da attività diverse e verificare, per ciascuna, l'esistenza effettiva di dipendenti, collaboratori, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e una struttura organizzativa autonoma.
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