Sentenza del 05/02/2019 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità dal reddito d'impresa di spese di pubblicità e sponsorizzazione sostenute da T.S. Service negli anni 2007, 2008 e 2009. Secondo l'Amministrazione, i costi erano privi di inerenza, sproporzionati rispetto al reddito, all'utile e ad altre voci di costo dell'impresa, non supportati dalla prova di un concreto ritorno economico e, in parte, collegati a interessi personali del legale rappresentante. Erano inoltre contestate, per il 2009, spese di 20.000 euro oltre IVA fatturate da S. s.r.l. per magliette, chiavette USB, agende, calendari, creazione grafica e invio di mailing list, ritenute non adeguatamente documentate.
La decisione
La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento ha riunito i due appelli. Ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate relativamente alle spese di sponsorizzazione versate negli anni 2007, 2008 e 2009 alle associazioni sportive dilettantistiche A.S. T. L. e A.S. C./A.S. Trentina Competizioni, confermando la loro deducibilità. La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, considerando integrati i requisiti della sponsorizzazione sportiva, del limite quantitativo, della promozione dell'immagine dello sponsor e dell'effettiva attività promozionale mediante logo, divise, vetture, striscioni e gadget. Non era necessario dimostrare un concreto ritorno economico, né l'Amministrazione poteva sindacare le scelte di strategia commerciale sulla base della loro presunta sproporzione o antieconomicità. È stato invece accolto l'appello dell'Agenzia per le spese del 2009 fatturate da S. s.r.l., poiché la documentazione fotografica non dimostrava che il materiale fosse stato realizzato o fornito da tale soggetto e non provava le ulteriori prestazioni indicate in fattura. La sentenza n. 69/2016 è stata quindi integralmente confermata, mentre la sentenza n. 263/2015 è stata parzialmente riformata. Le spese di lite sono state compensate per un decimo e, per i restanti nove decimi, poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in 7.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche [...] costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
La norma introduce una presunzione legale di qualificazione come spese di pubblicità e di inerenza/deducibilità, entro il limite annuo di 200.000 euro, quando il beneficiario sia un soggetto sportivo dilettantistico, la sponsorizzazione persegua la promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e il beneficiario svolga una concreta attività promozionale.
Art. 108 del T.U.I.R.
La disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 opera come deroga o esimente rispetto alla disciplina generale delle spese di pubblicità prevista dal T.U.I.R.
Art. 109, comma 5, del T.U.I.R.
La disposizione riguarda il requisito dell'inerenza dei componenti negativi di reddito. Nel caso esaminato, tuttavia, per le sponsorizzazioni sportive opera la presunzione speciale prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
Art. 74, comma 2, del T.U.I.R.
È richiamato dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 quale riferimento per la qualificazione delle somme versate come spese di pubblicità.
Art. 29 del processo tributario
È stato utilizzato per disporre la riunione dei due appelli, aventi oggetto e questioni sostanzialmente analoghi.
Cass. Civ., Sez. V, 23 marzo 2016, n. 5720 e successive pronunce richiamate
La giurisprudenza citata conferma che l'art. 90, comma 8, stabilisce una presunzione legale di inerenza e deducibilità delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, entro 200.000 euro, senza necessità di provare un concreto ritorno economico.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche possono beneficiare della presunzione legale di pubblicità, inerenza e deducibilità prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, purché siano rispettati i requisiti soggettivi, quantitativi e sostanziali previsti dalla norma.
- Non è normalmente necessario dimostrare che la sponsorizzazione abbia prodotto un incremento misurabile del fatturato o un concreto ritorno economico: è sufficiente provare l'effettiva attività promozionale, come l'esposizione del marchio su divise, automezzi, striscioni, materiali o gadget.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'imprenditore in merito alla strategia commerciale o alla convenienza economica della pubblicità, salvo che dimostri elementi concreti di simulazione, estraneità all'attività d'impresa o finalità esclusivamente personali.
- La documentazione dell'effettiva prestazione resta essenziale. Contratti, fatture, fotografie, materiali promozionali e prove dell'attività svolta devono collegare chiaramente il fornitore, il beneficiario, lo sponsor e le prestazioni fatturate.
- La presunzione speciale non copre automaticamente spese non riferibili a una sponsorizzazione sportiva dilettantistica o fatture per le quali non sia provata l'effettiva esecuzione della prestazione e la riferibilità al soggetto indicato come fornitore.
- Il superamento del limite annuo di 200.000 euro, l'assenza di una concreta attività promozionale o la mancata qualifica del beneficiario come soggetto sportivo dilettantistico possono far venir meno il regime agevolato e rendere necessaria la prova ordinaria dell'inerenza e della pubblicità del costo.
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