Sentenza del 05/02/2019 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Novara
Il decorso ultradecennale tra notifica della cartella ed intimazione fa scattare la prescrizione e la segnalazione alla Corte dei Conti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto la contestazione relativa alla prescrizione, ritenendo non più esigibili le ingenti somme portate nella cartella per il decorso del termine decennale tra cartella e intimazione. Inoltre, ha disposto la segnalazione alla Procura generale della Corte dei conti affinché valuti l’eventuale sussistenza di responsabilità per danno erariale connessa alla mancata riscossione tempestiva delle somme.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa di pagamento sostenendo che tra la notifica della cartella e la successiva intimazione fossero trascorsi circa quindici anni senza atti interruttivi della prescrizione. Tale decorso temporale è stato ritenuto superiore al termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c., con conseguente estinzione per prescrizione delle somme richieste, anche se originariamente risultavano da una cartella regolarmente notificata.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.
La norma è stata applicata quale termine lungo decennale per valutare la prescrizione del diritto alla riscossione, in assenza di atti validamente idonei a interromperla.
Massime di principio
- La notifica della cartella non rende automaticamente la pretesa esigibile senza limiti di tempo: dopo la notifica decorre il termine di prescrizione applicabile al credito.
- Un periodo di circa quindici anni tra la cartella e l’intimazione, se non risultano atti interruttivi validamente notificati, può comportare la prescrizione della pretesa anche quando la cartella originaria non era stata impugnata.
- Per verificare la prescrizione occorre ricostruire integralmente la sequenza degli atti, controllando date, regolarità delle notifiche e loro effettiva idoneità a interrompere il termine.
- La prescrizione non opera necessariamente sempre in dieci anni: il termine può dipendere dalla natura del credito e dalla disciplina applicabile; il termine decennale richiamato nella decisione costituisce il limite valutato in quel caso.
- La mancata riscossione tempestiva di crediti pubblici prescritti può indurre il giudice tributario a segnalare la vicenda alla Corte dei conti per eventuali valutazioni in materia di danno erariale.
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