Cassazione Civile, Ordinanza n. 02713/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto commerciale tra una società estera che eseguiva lavorazioni per conto di una società italiana e la committente. In primo grado la società originaria attrice aveva chiesto il pagamento di differenze compensi asseritamente non corrisposte per le lavorazioni svolte tra il 1996 e il 2000, sostenendo che, in base a due contratti iniziali e al successivo accordo quadro, le spettasse un prezzo medio per capo lavorato e che la committente avesse pagato importi inferiori. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d'appello, ritenendo il rapporto qualificabile come appalto e interpretando i contratti nel senso che il prezzo medio fosse solo un parametro entro cui le parti potevano concordare i prezzi dei singoli capi, aveva riformato integralmente la decisione e rigettato sia la domanda principale sia l'appello incidentale. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da soggetto che si dichiarava cessionario dei diritti litigiosi della società originaria; il ricorso è stato articolato in quattro motivi, ma nel testo disponibile non è specificato il contenuto analitico dei motivi, poiché la Corte decide il giudizio su un rilievo preliminare di legittimazione processuale. La resistente ha eccepito la mancanza di prova della cessione del credito/diritto controverso e quindi della legittimazione del ricorrente a proporre l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione della controricorrente sulla mancata dimostrazione della qualità di cessionario del ricorrente: quest'ultimo si era limitato ad affermare di essere cessionario dei diritti relativi alla procedura, senza allegare né indicare specificamente l'atto di cessione e senza replicare alla contestazione della controparte. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel dispositivo, tuttavia, è riportata la formula "rigetta il ricorso", con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Dalla motivazione emerge che il decisum effettivo è l'inammissibilità per difetto di legittimazione/adeguata prova della successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte d'appello come criterio interpretativo del contratto; la Cassazione non entra nel merito dell'interpretazione contrattuale per la definizione del ricorso.
Il ricorrente non ha replicato con memoria alla contestazione della controparte sulla propria legittimazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa solo se allega e rende identificabile il titolo della successione; la mera autoqualificazione come cessionario non basta quando il titolo non sia pubblico o non sia altrimenti incontestato.
- Se la controparte contesta tempestivamente la legittimazione processuale del ricorrente quale cessionario del diritto controverso, grava su quest'ultimo l'onere di fornire una specifica prova documentale della cessione.
- In sede di legittimità, la mancanza di prova della successione nel diritto controverso comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a impugnare.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e può essere gravato dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
- rami
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