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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36658/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 19 marzo 2026, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Bari: riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, previa riqualificazione dell’originaria imputazione, la pena era stata ridotta da tre anni di reclusione e 3.000 euro di multa a un anno e otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, con conferma nel resto. Con un unico motivo, articolato in profili sostanziali e processuali, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 133 c.p. e 125 c.p.p. e il vizio di motivazione apparente sulla commisurazione della pena, sostenendo che la decisione d’appello non avesse adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse motivato in modo non manifestamente illogico la pena, già ridotta rispetto a quella del primo grado, indicando la significatività del dato ponderale. Ha inoltre affermato che l’obbligo di motivazione sulla misura concreta della pena è assolto quando la sentenza individua gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’applicazione complessiva dei criteri dell’art. 133 c.p. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non essendo ravvisata assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    la Corte d'appello di Bari in data 19 marzo 2026, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione

    La disposizione individua la fattispecie per la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile dopo la riqualificazione dell’originaria imputazione; la decisione di cassazione non affronta ulteriormente gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 133 c.p.

    dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

    La motivazione sulla determinazione concreta della pena è adeguata quando individua gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’applicazione complessiva dei criteri previsti dall’art. 133 c.p.

  • art. 125 c.p.p.

    Motivazione tutt'altro che omessa e corretta in punto di diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

    La censura di omessa motivazione sulla pena è infondata se la sentenza espone gli elementi rilevanti per la sua determinazione, secondo i criteri dell’art. 133 c.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Con il primo motivo deduce la violazione di legge sostanziale per inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e la violazione di legge processuale per inosservanza dell'art. 125 cod.proc.pen. nonché ai sensi dell'art. 606 lett. e) la mancanza di motivazione in quanto meramente apparente in ordine al trattamento sanzionatorio.

    Il ricorso prospetta il vizio di mancanza o apparenza della motivazione sulla pena ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p.; la Corte lo respinge perché la motivazione d’appello non è omessa né manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

    Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La motivazione sulla determinazione concreta della pena soddisfa l’obbligo previsto dalla legge quando indica gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’applicazione complessiva dei criteri di cui all’art. 133 c.p.; non occorre che la censura di motivazione apparente sia accolta quando il giudice di merito abbia specificato gli elementi che hanno orientato la commisurazione.
  • La motivazione sulla pena non è meramente apparente se il giudice di merito espone un elemento concreto, come la significatività del dato ponderale, quale ragione della commisurazione, e tale argomentazione non è manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penale

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