Cassazione Civile, Ordinanza n. 26269/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato da una società al proprio dipendente. In primo grado era stata accolta solo in parte l’impugnazione del lavoratore proposta ai sensi della L. n. 92 del 2012: era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento e la società condannata al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. La società ha poi proposto reclamo in appello, dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto dell’avvenuta transazione della controversia e chiedendo la compensazione integrale delle spese; il lavoratore ha aderito alla rinuncia tramite il proprio difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese di lite in ragione della complessiva condotta processuale delle parti. La Corte ha anche escluso l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo che tale meccanismo non operi in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se tempestivamente proposta, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio conseguente a rinuncia, poiché è misura sanzionatoria non suscettibile di interpretazione analogica.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
È richiamata solo come base del procedimento speciale in materia di impugnazione del licenziamento; il contenuto della disciplina non è oggetto di specifica decisione in questa ordinanza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente proposta e accettata nei termini processuali, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato ha natura sanzionatoria e non è applicabile in via analogica; esso non opera quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese in considerazione della complessiva condotta processuale delle parti.
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