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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19607 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di mora relativo a un avviso di rettifica IVA per il 1993, notificato il 20 settembre 1997 e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Contestava la mancata notifica della cartella di pagamento e sosteneva di aver definito l'accertamento mediante condono. I giudici di merito avevano ritenuto decaduta l'Amministrazione dal potere di notificare la cartella, applicando il termine previsto per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che tale disciplina non fosse applicabile a un'iscrizione a ruolo derivante da un accertamento definitivo e ha contestato anche l'insufficiente valutazione della documentazione attestante che il ruolo era stato reso esecutivo nel dicembre 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il termine decadenziale introdotto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, riguarda esclusivamente le cartelle emesse a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e non quelle conseguenti a un accertamento divenuto definitivo. In assenza di una specifica disciplina diversa, la notifica della cartella conseguente all'accertamento definitivo è soggetta al termine ordinario di prescrizione. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR non aveva adeguatamente esaminato la documentazione relativa alla tempestiva esecutività del ruolo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    La norma, nella formulazione allora vigente, disciplinava i termini per rendere esecutivi i ruoli. L'Agenzia aveva sostenuto che il ruolo fosse stato reso esecutivo entro il dicembre 1998.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La disciplina dei termini decadenziali per la notifica delle cartelle non è stata ritenuta applicabile, nella fattispecie, con riferimento alle cartelle derivanti da accertamenti divenuti definitivi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Il termine decadenziale richiamato dalla Corte costituzionale e introdotto dal D.L. n. 106 del 2005 riguarda le cartelle emesse a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni, non quelle conseguenti a un accertamento previamente notificato e divenuto definitivo.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis

    La disposizione fissa termini per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni, ma non si applica alle iscrizioni a ruolo fondate su un avviso di accertamento definitivo.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23

    La norma ha esteso all'IVA i termini decadenziali previsti per la notifica delle cartelle, ma è entrata in vigore il 1° luglio 1999 e quindi non risultava applicabile secondo la ricostruzione riferita ai fatti del caso.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    La Corte ha accolto il ricorso per falsa applicazione di legge e per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, ossia la valutazione della documentazione relativa alla tempestiva formazione ed esecutività del ruolo.

Massime di principio

  • Quando la cartella deriva da un avviso di accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo, non si applicano automaticamente i termini previsti per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
  • La definitività dell'accertamento informa il contribuente della pretesa tributaria; la successiva cartella costituisce normalmente un atto di riscossione di un credito già accertato, soggetto alla disciplina temporale applicabile alla riscossione e, in assenza di una previsione specifica, al termine ordinario di prescrizione.
  • Per valutare la tempestività della riscossione occorre distinguere tra il termine entro cui l'Amministrazione deve effettuare l'accertamento e il termine entro cui può procedere alla riscossione di un accertamento ormai definitivo.
  • La prova della tempestiva iscrizione a ruolo o della consegna del ruolo al concessionario deve essere esaminata concretamente dal giudice; una motivazione che ignori documenti decisivi può comportare la cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria dell'Amministrazione sul merito: il giudice di rinvio dovrà verificare la documentazione, la corretta applicazione dei termini e le ulteriori questioni eventualmente rilevanti, incluso il condono.

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