Cassazione Civile, Ordinanza n. 11697/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento proposta dalla società gestore del Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo per ottenere il ristoro del danno subito a causa del ritardo con cui era stata trasmessa la documentazione relativa alla posizione di due dipendenti. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, il ritardo nella trasmissione degli atti aveva impedito una tempestiva definizione della vicenda amministrativa e aveva determinato, all'esito di iniziative giudiziarie dei dipendenti, un esborso patrimoniale in capo alla società. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione d'appello con quattro motivi: 1) ha contestato la propria legittimazione passiva sostenendo che le competenze e le posizioni giuridiche riferibili alle Intendenze di finanza non sarebbero transitate all'Agenzia ma sarebbero rimaste in capo al Ministero; 2) ha dedotto la violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere già dal compimento dell'illecito e non dal momento in cui il danno si è manifestato con l'esborso conseguente ai giudizi promossi dai dipendenti; 3) ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 2043 c.c. e delle regole sull'onere della prova, lamentando una contraddittoria qualificazione della responsabilità e sostenendo che la prova dell'illecito non fosse stata fornita dalla società attrice; 4) ha denunciato nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per asserita confusione tra responsabilità aquiliana e contrattuale. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibile il terzo per mancata specifica critica di una ratio decidendi autonoma, e infondato il quarto perché la sentenza non presentava la denunciata contraddittorietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la prosecuzione dell'azione nei confronti dell'Agenzia, poiché i rapporti giuridici del Dipartimento delle Entrate erano stati trasferiti alle Agenzie fiscali; ha confermato che, ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria, rileva il momento in cui il danno si manifesta all'esterno e non quello del solo fatto illecito; ha dichiarato inammissibile la censura sull'art. 2043 c.c. e sull'onere della prova perché non attaccava tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; e ha escluso la nullità della sentenza d'appello per pretesa confusione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha valutato i motivi alla luce dei vizi dedotti, rigettandoli o dichiarandoli inammissibili secondo la loro specifica struttura.
art. 20, comma 3, d.P.R. n. 107/2001
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancanza di legittimazione passiva dell'Agenzia; la Corte ha ritenuto infondata la tesi alla luce del trasferimento dei rapporti giuridici alle Agenzie fiscali.
La Corte ha affermato che, con l'istituzione delle Agenzie fiscali, sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze dei dipartimenti interessati, incluso il Dipartimento delle Entrate.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva; non ha inciso autonomamente sulla decisione.
La Corte ha ribadito che, ai fini della prescrizione dell'azione di danno, il termine decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, non dalla sola condotta illecita.
Richiamato come base della censura sulla responsabilità aquiliana; la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva qualificato l'azione come extracontrattuale in modo incoerente.
Richiamati dalla ricorrente in tema di onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse una delle rationes decidendi autonome della sentenza d'appello.
Citato dalla Corte d'appello e menzionato in ricorso; la Cassazione ha chiarito che, comunque, la decisione impugnata si fondava anche sull'ulteriore ratio della mancata specifica confutazione della prova della responsabilità.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per asserita contraddittorietà; la Corte ha escluso il vizio, poiché non vi era confusione tra regimi di responsabilità.
"Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze"
Disposizione chiave per affermare che i rapporti facenti capo al Dipartimento delle Entrate sono trasferiti all'Agenzia delle Entrate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti dell'Agenzia, richiamando il regime di prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tutte: la mancata censura anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile o comunque irrilevante.
- Ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria da fatto illecito, il dies a quo decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno e diventa percepibile, non dal mero compimento della condotta dannosa.
- Nel passaggio dalle strutture ministeriali alle Agenzie fiscali, i rapporti giuridici, poteri e competenze del dipartimento trasferito si spostano in capo alla nuova Agenzia, che può quindi essere legittimata passivamente per le vicende maturate nell'ambito funzionale del dipartimento.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria non può fondarsi su una lettura solo assertiva del provvedimento: occorre dimostrare una reale incoerenza logica della motivazione, non già una semplice diversa qualificazione giuridica prospettata dalla parte.
- La deduzione relativa all'onere della prova è inammissibile se non si confronta con tutte le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione impugnata, comprese quelle autonome e tra loro indipendenti.
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