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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7948/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'atto di contestazione (anno 2009) che addebita a Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista della FAR s.r.l., il concorso esterno nelle violazioni tributarie commesse da Fabio Fabiani (amministratore di fatto) consistite nella contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, nell'indebita compensazione di crediti IVA con debiti previdenziali e nell'uso della società quale schermo, nonché nelle operazioni di fusione e trasferimento all'estero della sede societaria. L'Agenzia deduce che Papaleo abbia concorso, anche psicologicamente, alla realizzazione delle violazioni e chiede il rigetto della sentenza di merito che aveva accolto l'appello del contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia: ha chiarito che l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 non esclude a priori la responsabilità delle persone estranee alla compagine sociale che concorrano alle violazioni (art. 9 d.lgs. n. 472/1997), poiché l'eccezione di responsabilità esclusiva della persona giuridica è circoscritta alle figure 'interne' e non abroga il concorso di persone. Ha inoltre censurato la valutazione della CTR sotto il profilo logico-presuntivo: il giudice di appello si è limitato a esaminare singolarmente gli indizi senza effettuare la valutazione atomistico-conglobante richiesta per le presunzioni (analisi dei singoli indizi e valutazione complessiva della loro concordanza). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata (con rinvio per ulteriore giudizio o decisione conforme alle osservazioni della Corte).

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    Disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie: è applicabile anche ai soggetti terzi (consulenti, professionisti) che abbiano dato un contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell'illecito; non è necessario provare un vantaggio economico personale oltre il compenso professionale.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    La deroga che attribuisce esclusivamente alla persona giuridica le sanzioni amministrative relative al proprio rapporto fiscale va interpretata in modo restrittivo: riguarda principalmente le figure interne (amministratori, dipendenti, rappresentanti). Non esclude l'applicazione dell'art. 9 alle persone terze che concorrano nell'illecito, salvo prova che la società sia stata usata esclusivamente come mera fictio nel concreto interesse dell'interponente.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Consente di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando risulti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona; la prova può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e si estende anche alle ipotesi in cui l'interposto sia una società di capitali.

  • art. 5, 11 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamati come principi generali di colpevolezza, personale responsabilità e solidarietà nell'ambito del sistema sanzionatorio tributario; confermano la possibilità di responsabilizzare singoli concorrenti per il loro contributo alla violazione.

  • art. 2727, 2729, 2697 c.c. (richiamati in tema di onere della prova)

    Principi civilistici richiamati in tema di valutazione e allegazione della prova e sul modo corretto di fondare il ragionamento presuntivo: occorre esaminare gli elementi indiziari singolarmente e poi nel loro insieme, secondo criteri di coerenza logica e compatibilità inferenziale.

Massime di principio

  • L'art. 7 d.l. n. 269/2003 non impedisce di sanzionare soggetti terzi che abbiano concorso alle violazioni tributarie; la deroga alla responsabilità personale si applica soprattutto alle figure interne e non abroga l'istituto del concorso di persone disciplinato dall'art. 9 d.lgs. n. 472/1997.
  • Per sanzionare un consulente o professionista a titolo di concorso ex art. 9 non è necessario dimostrare che abbia ottenuto un 'quid pluris' economico oltre il compenso: è sufficiente provare il contributo causale (materiale o psicologico) e la consapevolezza finalistica della condotta illecita.
  • Quando l'Amministrazione invoca l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/73 (interposizione), non è richiesta la dimostrazione che la società sia una mera fictio; è invece necessario provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'interponente eserciti il possesso effettivo dei redditi e il controllo uti dominus sulle risorse dell'interposto.
  • Il giudice di merito deve valutare gli indizi secondo il modello atomistico-analitico: analisi rigorosa di ciascun elemento indiziante e poi valutazione complessiva e concordante. Un rigetto basato sul triviale esame separato degli indizi è censurabile in Cassazione.
  • In casi analoghi, l'Amministrazione dovrà fornire un quadro indiziario organico (dichiarazioni, documenti, annotazioni, comportamenti) che, valutato congiuntamente, possa far emergere la partecipazione del terzo alla gestione o alla realizzazione dell'illecito; il contribuente, a sua volta, potrà cercare di confutare la tesi dell'interposizione o del concorso.

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