Cassazione Civile, Sentenza n. 7928/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che, parzialmente accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione di primo grado e rideterminato maggiori ricavi (€137.838) imputati a Gimmillaro per trasparenza dalla società Vibrometal s.n.c. (anno imposta 2006). Il ricorrente deduceva in cassazione, oltre a questioni di merito, l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello della Agenzia delle Entrate (notifica a mezzo posta senza produzione della cartolina di ritorno/avviso di ricevimento), ragion per cui non avrebbe avuto conoscenza del giudizio di secondo grado e la sua impugnazione tardiva sarebbe da ammettere ex art.327, comma 2 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per mancata prova, da parte dell'Agenzia, della regolare notificazione dell'atto di appello (mancanza della cartolina di avviso di ricevimento nel fascicolo di appello e assenza di deduzioni contrarie nell'atto di resistenza). Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha concluso che l'appello proposto tramite servizio postale è inammissibile se non è depositato l'avviso di ricevimento nei termini previsti; di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio per inammissibilità dell'appello e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art.5 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Usata per definire la trasparenza fiscale: il reddito imputato al socio per trasparenza è derivato dall'accertamento nei confronti della società e assume rilevanza nella controversia fiscale
art.22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
art.22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiama l'obbligo di deposito dell'avviso di ricevimento per le notifiche effettuate a mezzo servizio postale; in mancanza del deposito l'appello notificato per posta è inammissibile
Norma richiamata per la proposizione del ricorso per cassazione da parte della parte che dichiara di non avere avuto conoscenza del processo di secondo grado per difetto di notificazione
Richiamato nei motivi di impugnazione (numeri di vizio della sentenza); in particolare la cassazione è stata pronunciata per violazione di norme di diritto processuale relative all'inammissibilità dell'appello notificato senza avviso di ricevimento
art.101 c.p.c.; art.3 e 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente per censurare l'omesso controllo sul contraddittorio e la lesione dei diritti di difesa; la Corte ha però assorbito questi motivi nell'analisi sul vizio di notifica
Massime di principio
- Se un atto d'appello è notificato direttamente a mezzo servizio postale, l'appellante deve depositare nel fascicolo di giudizio l'avviso di ricevimento (cartolina A/R) nei termini previsti: in mancanza, l'appello è inammissibile.
- Quando la parte resistente in secondo grado non produce prova della regolare notifica dell'atto introduttivo (es. ricevuta di ritorno) e non contesta adeguatamente la mancata ricezione, si presume (iuris tantum) la mancata conoscenza del processo da parte della contumace; ciò ammette l'impugnazione tardiva della parte che si è considerata ignara del giudizio.
- Distinguere tra 'notifica inesistente' e 'notifica nulla': se inesistente, la mancata conoscenza si presume e l'onere probatorio grava sull'altra parte; se nulla, si presume la conoscenza e l'interessato deve dimostrare il contrario con elementi positivi.
- La Corte di cassazione, quando accerta che l'appello è inammissibile per vizio radicale di notifica, può cassare la sentenza impugnata senza rinvio perché il processo di appello non avrebbe potuto proseguire.
- Prassi difensiva consigliata: conservare e depositare sempre le prove di notifica (avvisi di ricevimento, distinte di spedizione, eventuali comunicazioni da Poste Italiane) e, se mancano, richiedere tempestivamente duplicati o chiarimenti prima della chiusura del fascicolo di grado.
- Le Amministrazioni pubbliche che impugnano sentenze devono assicurarsi della corretta esecuzione e documentazione delle notifiche: la mancanza di prove processuali di notifica può determinare la perdita del gravame e la condanna alle spese.
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