Cassazione Civile, Sentenza n. 7927/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava, per gli anni d'imposta 2009 e 2010, l'indeducibilità di componenti di costo relativi a prestazioni di consulenza rese da soggetti domiciliati nello Stato di Dubai (Paese a fiscalità privilegiata) e la deduzione di costi non documentati; erano stati emessi avvisi di accertamento per IRES e IRAP e atti sanzionatori. La CTP annullò gli atti; la CTR confermò la decisione uniformandosi al consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.). L'Agenzia propose ricorso per cassazione articolando dieci motivi, tra cui la denuncia di motivazione meramente apparente della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo (vizioso per motivazione apparentemente insufficiente): la C.T.R. si era limitata ad uniformarsi per relationem alla decisione di primo grado e alle conclusioni del C.T.U. senza esporre le ragioni della condivisione né controargomentare le critiche formulate dall'Ufficio, rendendo la motivazione non percepibile. Perciò la sentenza è stata cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame con congrua motivazione. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti; la Corte ha demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha fatto riferimento ai numeri di cui al comma 1 (n.3, n.4, n.5) per censurare vizi di violazione di legge, omessa pronuncia e motivazione apparente
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia; la Corte ha verificato che tutte le questioni rilevanti fossero state effettivamente esaminate
art. 83, comma 2, d.l. n.18/2020 (conv. legge n.27/2020) e art. 36 d.l. n.23/2020 (conv. legge n.40/2020)
Le disposizioni che hanno disposto la sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19 sono state ritenute applicabili anche ai termini per proporre ricorso in Cassazione, giustificando la tempestività del ricorso
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n.471/1997
Norma sulle sanzioni tributarie richiamata dall'Amministrazione; la controversia includeva questioni sul trattamento sanzionatorio che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato
art. 36, comma 2, d.lgs. n.546/1992
Prevede l'onere di motivazione nelle sentenze tributarie d'appello; la Corte ha ritenuto violato tale canone nella decisione impugnata
art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.
Richiama i criteri di motivazione delle decisioni; utilizzato per valutare la qualità della motivazione della CTR
artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
Riguardano il principio del contraddittorio e l'onere della prova; l'Amministrazione contestava che la CTR avesse dato valore esclusivo al C.T.U. senza valutare la prova contraria
art. 7 d.lgs. n.546/1992
Norma procedurale tributaria richiamata con riferimento all'istruttoria e alla valutazione probatoria in sede tributaria
art. 109 e art. 110 TUIR
Norme relative alla determinazione del reddito d'impresa e limiti di deducibilità; l'Agenzia denunciava falsa applicazione in relazione a costi presunti indeducibili
art. 12 DPR n.633/1972
Richiamato con riferimento all'accessorietà dei costi ai fini IVA; la Corte ha rilevato che la sentenza di merito non aveva ben valutato la prova dell'accessorietà
art. 2967 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per questioni di prova e presunzioni (come indicato nel ricorso); la Corte ha ritenuto che la difesa documentale dovesse essere valutata in modo compiuto dal giudice di merito
Massime di principio
- La sentenza d'appello deve contenere una motivazione autonoma e comprensibile: la mera adesione per relationem alla decisione di primo grado o al C.T.U. senza esplicitare le ragioni della condivisione determina nullità per motivazione apparente censurabile in Cassazione.
- Il C.T.U. è un importante mezzo istruttorio ma non può sostituire la valutazione motivata del giudice: la Corte d'appello deve esaminare e motivare l'accoglimento o il rigetto delle censure mosse dalla controparte.
- In contenziosi su costi verso soggetti in Stati a fiscalità privilegiata è essenziale che il contribuente fornisca documentazione piena e dettagliata (contratti, evidenze di prestazioni effettive, corrispettivi pagati, tempistica e natura pluriennale dei costi) per dimostrare effettività, inerenza e accessorietà.
- La Cassazione ammette il vizio di "motivazione apparente" come valido motivo di legittimità quando la decisione, pur graficamente motivata, non renda percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione.
- Le eccezioni procedurali (es. tardività) possono essere invalidate dall'applicazione delle norme emergenziali (sospensione dei termini per COVID-19) anche in materia di impugnazioni in Cassazione.
- In situazioni simili conviene che le parti e il C.T.U. identifichino espressamente nei propri elaborati i punti contestati e forniscano risposte puntuali alle criticità sollevate dall'altra parte, per evitare rinvii per difetto di motivazione.
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