Cassazione Civile, Ordinanza n. 12311/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La lite nasce da una divisione ereditaria nella quale, secondo la società poi fallita e dante causa della curatela, alcuni coeredi si sarebbero obbligati a chiudere aperture esistenti sul fabbricato prospiciente il terreno attribuito a un altro coerede. La società, prima in bonis e poi fallita, ha agito in negatoria servitutis per ottenere l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di veduta gravante sul proprio fondo e la condanna alla chiusura delle aperture. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo personale, e non reale, l’obbligazione assunta nell’atto di divisione. In appello, invece, la domanda è stata accolta: è stata esclusa la servitù di veduta, ordinata la chiusura delle aperture e liquidato anche un risarcimento per la limitazione del godimento del bene. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1062, 1353 e 1362 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la servitù per destinazione del padre di famiglia e che la clausola di chiusura fosse sottoposta a condizione sospensiva poi venuta meno; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c., perché la Corte non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio e, in particolare, la mancanza di prova sui presupposti della negatoria e la dedotta non contiguità dei fondi; 3) violazione dell’art. 2043 c.c., per avere riconosciuto un risarcimento da perdita del godimento del bene in assenza di specifica allegazione e prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso in via preliminare l’improcedibilità del ricorso, nonostante la mancata produzione della copia notificata della sentenza, perché la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve rispetto al deposito della sentenza. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi contumaci di un altro coerede, rilevando che nell’actio negatoria servitutis non sussiste litisconsorzio necessario, salvo che sia chiesto anche un mutamento materiale dei luoghi. Nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola dell’atto di divisione: la "disposizione relativa alla servitù" idonea a impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non può desumersi da meri facta concludentia, ma richiede una clausola incompatibile con la volontà di lasciare integra la situazione di fatto; nel caso concreto, la clausola di chiusura delle aperture era stata interpretata dal giudice di merito come inserita nella divisione ereditaria per ripartire il compendio in quote di pari valore, senza violazione degli artt. 1062, 1353 e 1362 c.c. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la doglianza tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in cassazione. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la censura: il danno da perdita del godimento del bene può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, mentre la Corte d’appello aveva correttamente escluso la diversa voce di danno da mancato guadagno per l’insufficienza della prova. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato come parametro dei motivi per violazione di legge sostanziale e processuale
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
la mancata produzione della sentenza notificata non determina improcedibilità se il ricorso è stato notificato oltre il termine breve rispetto al deposito
disposizione relativa alla servitù
la clausola impeditiva della servitù per destinazione del padre di famiglia deve essere espressa o comunque incompatibile con la volontà di mantenere la situazione di fatto produttiva della servitù
la clausola di chiusura delle aperture non è stata considerata un fatto condizionale idoneo a rendere inefficace l’obbligazione
l’interpretazione della clausola contrattuale è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del testo
non consente in cassazione di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del suo maggior o minor peso convincente
richiamato dai ricorrenti in relazione ai presupposti dell’azione negatoria servitutis e all’onere probatorio della parte attrice
la liquidazione del danno da perdita del godimento del bene è possibile se il pregiudizio è allegato e provato, anche per presunzioni, mentre altre voci di danno richiedono autonoma dimostrazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nell’actio negatoria servitutis non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, salvo che la domanda comporti anche un mutamento materiale e inscindibile dello stato dei luoghi.
- La "disposizione relativa alla servitù" idonea a escludere la servitù per destinazione del padre di famiglia non può ricavarsi da semplici elementi concludenti, ma deve emergere da una clausola negoziale espressa o comunque incompatibile con la volontà di lasciare intatta la situazione di fatto produttiva della servitù.
- L’interpretazione delle clausole contrattuali e degli atti di divisione, se sorretta da motivazione logica, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di nuova lettura del fatto.
- Il motivo di ricorso che censura la valutazione delle prove è inammissibile quando mira solo a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il danno da perdita del godimento di un bene immobile può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato equitativamente; resta tuttavia necessario che la specifica voce di pregiudizio sia allegata e dimostrata in modo coerente con il fatto costitutivo invocato.
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