Cassazione Civile, Ordinanza n. 19606/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito della notifica di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui venivano rideterminati imponibile e maggiori imposte, oltre sanzioni, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo dichiarava inammissibile. La decisione veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale riteneva violati gli obblighi di costituzione ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché, costituendosi dopo la proposizione del ricorso, il contribuente non avrebbe depositato la prova dell’avvenuta notifica dell’atto all’Agenzia delle entrate. Il ricorrente impugnava quindi la sentenza deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che ai fini della regolare costituzione fosse sufficiente allegare la fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione del ricorso, e non la prova della ricezione da parte dell’ente; 2) violazione degli artt. 160 e 291 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per il mancato rinnovo della notificazione; 3) violazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di redditi fondiari. L’Agenzia delle entrate depositava un atto di costituzione solo ai fini della eventuale partecipazione all’udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice regionale. Ha affermato che, nel processo tributario, il termine e gli adempimenti di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 sono soddisfatti dalla prova della spedizione del ricorso, e non richiedono la prova della sua ricezione da parte della controparte. È sufficiente, a tali fini, il deposito della ricevuta di spedizione o di documentazione equipollente idonea a dimostrare che la costituzione è avvenuta entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà esaminare l’appello e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita... l'originale del ricorso notificato ... ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale"
La norma richiede, ai fini della regolare costituzione e del vaglio di ammissibilità, la prova della spedizione del ricorso o comunque dell’avvenuto deposito della documentazione indicata; non impone la prova della ricezione dell’atto da parte del destinatario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l’errore del giudice di merito sul rinnovo della notificazione.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere che il giudice avrebbe dovuto consentire il rinnovo della notificazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo quale norma di raccordo del processo tributario con il codice di procedura civile.
art. 23 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel terzo motivo in tema di disciplina dei redditi fondiari.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la regolare costituzione del ricorrente che abbia notificato il ricorso per posta si verifica mediante la prova della spedizione dell’atto entro il termine di legge, non mediante la prova della sua ricezione da parte dell’intimato.
- L’inammissibilità per violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 non può essere dichiarata quando il ricorrente abbia documentato la data di spedizione del ricorso con idonea ricevuta o documento equipollente.
- La finalità dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 è controllare il rispetto del termine di costituzione, mentre la verifica del buon esito della notificazione attiene a un diverso momento processuale.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto e risolve la questione processuale assorbente, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono questioni ulteriori o logicamente successive.
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