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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27747/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una impresa aveva partecipato a una procedura di licitazione privata indetta da un ente previdenziale per lavori di rifacimento di servizi igienici. All'esito della procedura, la stazione appaltante aveva inviato una nota di aggiudicazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale si precisava che la nota aveva "valore di contratto" e poteva essere registrata in caso d'uso. L'impresa, tuttavia, si era sottratta alla consegna dei lavori e contestava la nullità e inefficacia del contratto, oltre a contestare la successiva nota con cui l'ente aveva comunicato la risoluzione unilaterale per inadempimento e l'incameramento della cauzione. L'impresa aveva quindi chiesto in giudizio la declaratoria di nullità e inefficacia del contratto e dell'atto di risoluzione, nonché l'accertamento della responsabilità della controparte per violazione dell'obbligo a contrarre e le conseguenti condanne risarcitorie e restitutorie. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d'appello aveva confermato. Il TAR, investito per translatio iudicii, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la controversia riguardasse la fase successiva all'aggiudicazione e il rapporto negoziale, non già l'esercizio di poteri autoritativi o la fase di evidenza pubblica, e ha quindi attribuito la giurisdizione al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale ordinario di Catanzaro, ha cassato le decisioni declinatorie del Tribunale e della Corte d'appello di Catanzaro e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Catanzaro. Ha ritenuto che la domanda investisse questioni relative alla validità, efficacia e risoluzione di un rapporto contrattuale già perfezionato, oltre alle conseguenze patrimoniali, tutte devolute al giudice ordinario; resta al merito l'accertamento sulla natura e sull'effettiva impegnatività del vincolo derivante dall'aggiudicazione e dei vizi contrattuali allegati.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio

    La Corte esercita il potere di regolare d'ufficio la giurisdizione quando vi è conflitto negativo tra giudici.

  • art. 133 c.p.a.

    È richiamata, in via implicita rispetto al riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, la distinzione tra fase di evidenza pubblica e fase contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo come parametro generale per l'accertamento dei fatti e, indirettamente, per la qualificazione delle allegazioni; non è oggetto di applicazione diretta nella decisione.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formula usata dalle parti, individuando la posizione giuridica dedotta in base ai fatti allegati.
  • Nelle controversie relative ad appalti pubblici, la giurisdizione amministrativa concerne la fase preliminare e prodromica alla stipulazione, mentre la giurisdizione ordinaria riguarda la fase successiva all'aggiudicazione/alla stipula e le vicende esecutive o patologiche del rapporto contrattuale.
  • Rientrano nella giurisdizione ordinaria le domande che abbiano ad oggetto l'accertamento della nullità, inefficacia, validità o annullabilità del contratto, anche quando i vizi dedotti derivino da irregolarità della procedura di evidenza pubblica a monte, se tali vizi vengono esaminati solo incidentalmente.
  • Appartengono alla giurisdizione ordinaria anche le controversie sulla risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente pubblico committente, pure quando la risoluzione sia formalizzata con atto unilaterale della stazione appaltante, nonché le domande relative all'incameramento della cauzione e alle conseguenze risarcitorie o restitutorie.
  • La verifica della natura e dell'effettiva vincolatività dell'aggiudicazione o della nota che la dichiari avente valore contrattuale attiene al merito della controversia e non al riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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