Cassazione Penale, Sentenza n. 32683/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna (che aveva riformato la condanna del Tribunale per omicidio stradale ritenendo che "il fatto non costituisce reato"). I motivi di ricorso contestavano: (1) l'erronea applicazione delle norme penali e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello aveva attribuito la causazione del sinistro unicamente all'imprudenza del pedone senza valutare adeguatamente fattori quali orario serale, assenza di illuminazione, insediamenti abitativi a margine della carreggiata, auto in panne sul margine e la vicinanza dell'impatto alla linea di mezzeria che avrebbero imposto al conducente una maggiore prudenza; (2) la presunta scorretta applicazione della norma sul capo di abbigliamento ad alta visibilità (art. 162 d.lgs. n. 285/1992 o sue previsioni derivate), rilevando che la Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente la disciplina attribuendo alla vittima un obbligo che sarebbe riferito ad altre attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto fondato il primo motivo, censurando la decisione della Corte d'appello per manifesta illogicità della motivazione: la cassazione osserva che la valutazione territoriale è contraddittoria nel sostenere contemporaneamente che l'urto sia avvenuto vicino alla linea di mezzeria e che, nondimeno, il conducente non abbia avuto concretamente la possibilità di avvedersi dell'attraversamento del pedone. La Corte ha inoltre rilevato l'insufficiente spiegazione della mancata percezione visiva dei pedoni nonostante il veicolo stazionante e i fari anteriori funzionanti, e ha considerato illogica la critica alla sentenza di primo grado per mancata quantificazione della velocità cautelare ex ante. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio con integrale rivalutazione degli elementi probatori senza vincoli predeterminati.
Norme richiamate
Principio di causalità e concorso di cause: la Corte ha richiamato il criterio per valutare se la condotta del conducente abbia concorso causativamente all'evento, contestando la valutazione che abbia escluso ogni responsabilità del guidatore.
art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
Norma sull'omicidio stradale: la censura riguarda l'erronea esclusione della responsabilità penale del conducente alla luce degli elementi di colpa dedotti dal primo giudice e ritenuti non adeguatamente valutati in appello.
Norma sulle norme di comportamento nella circolazione (tra cui adeguamento della velocità): la Corte sottolinea che la violazione delle regole di prudenza e dell'adeguamento della velocità può integrare la colpa e che la Corte d'appello non ha correttamente motivato l'esclusione di tale profilo.
art. 162 d.lgs. n. 285/1992 (e comma 4-ter richiamato)
comma 4-ter (richiamato nel giudizio)
La questione relativa all'obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti è stata sollevata nella difesa dell'appello; tuttavia la Cassazione ha ritenuto il relativo motivo assorbito perché l'annullamento è stato disposto per vizi di motivazione più generali. In sostanza, l'eventuale inosservanza dell'obbligo della vittima non è stata ritenuta, senza un'adeguata valutazione complessiva, idonea a togliere ogni responsabilità al conducente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha accolto il ricorso per errore di diritto (lett. b) e per motivazione illogica/manifesta incongruenza (lett. e)), ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse contraddittoria e illogica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale sulla sintetizzazione del ricorso: citata nella fase iniziale per la conformazione del ricorso presentato dal Procuratore Generale.
Massime di principio
- La semplice attribuzione dell'evento esclusivamente alla condotta imprudente della vittima richiede una motivazione logica e coerente: il giudice deve spiegare perché il conducente non poteva realisticamente avvedersi della presenza o dell'attraversamento del pedone, valutando spazio, tempi e visibilità.
- La presenza di fattori ambientali (orario, illuminazione, veicolo in panne sul margine, insediamenti abitativi) impone al conducente un adeguato grado di prudenza e, se non valutati correttamente, possono fondare una responsabilità per colpa.
- L'assenza di segni di frenata o di manovre evasive non esclude automaticamente la colpa del conducente; è necessaria una valutazione motivata sul tempo e sulla possibilità effettiva di reazione.
- L'obbligo per i pedoni di indossare dispositivi ad alta visibilità (giubbotto o bretelle retroriflettenti) può influire nella valutazione della condotta della vittima, ma non determina in automatico l'esonero del conducente: occorre valutare il nesso causale e la concreta possibilità di percezione.
- In sede di Cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione di fatto: tuttavia, se la motivazione del giudice di merito è manifestamente contraddittoria o illogica, la Corte può annullare con rinvio per una nuova e completa valutazione.
- Il giudice di merito deve identificare chiaramente la regola cautelare violata (es. velocità adeguata) e spiegare, con elementi probatori, perché la condotta alternativa prevista ex ante sarebbe stata in concreto efficace per evitare l'evento.
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