Cassazione Civile, Ordinanza n. 23623/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un debitore previdenziale ha impugnato l’estratto di ruolo relativo a crediti contributivi, deducendo che i crediti iscritti a ruolo si sarebbero prescritti: secondo la sua tesi, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata sia prima della notifica dell’avviso di addebito sia successivamente, e ciò avrebbe dovuto consentire un accertamento negativo del credito. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, decisione confermata in appello. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, sostenendo l’operatività della prescrizione breve ed estintiva dei crediti previdenziali e l’erroneità della motivazione della Corte territoriale; (2) falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la mancata opposizione tempestiva all’avviso di accertamento INPS non impedirebbe di far valere successivamente l’intervenuta prescrizione del credito e che la relativa opposizione andrebbe qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a decadenze. La Corte ha però rilevato che l’avviso di addebito risultava regolarmente notificato e che non vi erano state successive azioni esecutive dell’ente riscossore; il ricorso era quindi diretto solo contro l’estratto di ruolo, senza una minaccia attuale di esecuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui ha escluso l’interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo, in presenza di una regolare notifica dell’atto prodromico e dell’assenza di atti esecutivi successivi. Quanto alla prescrizione anteriore alla notifica del titolo, ha affermato che il credito portato in cartella non opposta nel termine perentorio previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 diviene irretrattabile, con impossibilità di far valere in via esecutiva questioni di merito ormai coperte dal titolo definitivo. Quanto alla prescrizione successiva, ha osservato che, non essendovi procedure esecutive in corso o minacciate, difettava l’interesse ad agire; inoltre, tale profilo non era stato adeguatamente dedotto già nel giudizio di primo grado e, comunque, non scalfiva la ratio decisoria. La Corte ha anche richiamato lo ius superveniens che ha introdotto nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il principio per cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva delle controparti.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione breve ed estintiva dei crediti previdenziali; la Corte non ne ha accolto la lettura poiché, nel caso concreto, la questione era preclusa dall’irretrattabilità del titolo non opposto tempestivamente.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
È il termine perentorio per opporsi all’avviso di addebito/cartella; decorso inutilmente, il credito diviene definitivo e non possono essere fatte valere successivamente questioni di merito contro il titolo.
L’opposizione all’esecuzione è richiamata dal ricorrente per sostenere l’assenza di decadenze; la Corte esclude però che, nel caso di sola impugnazione dell’estratto di ruolo e in assenza di esecuzione minacciata, vi sia un’azione esperibile in tali termini.
Menziata nella doglianza del ricorrente; la Corte osserva che la questione non supera la preclusione derivante dalla mancata tempestiva opposizione al titolo e dalla carenza di interesse ad agire.
Come modificato dallo ius superveniens, stabilisce espressamente che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche eccezioni.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021
Ha introdotto la modifica normativa che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, applicabile ai procedimenti in corso.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato solo come una delle eccezioni alla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, in tema di partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato solo come uno dei casi eccezionali in cui può rilevare la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata per effetti pregiudizievoli nei rapporti con la PA.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato solo come parte del sistema delle verifiche che costituiscono eccezione alla regola di non impugnabilità dell’estratto di ruolo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza, ove dovuto, dell’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la tutela del debitore presuppone un interesse concreto e attuale, che manca quando il ruolo o la cartella siano stati regolarmente notificati e non siano stati avviati atti esecutivi successivi.
- Se la cartella o l’avviso di addebito non sono stati opposti nel termine perentorio previsto dalla legge, il credito ivi portato diviene definitivo e non possono essere successivamente sollevate, in via esecutiva, questioni di merito già coperte dal titolo.
- La prescrizione maturata prima della notifica del titolo deve essere fatta valere con l’opposizione tempestiva prevista dalla disciplina speciale; non può essere dedotta successivamente contro un titolo divenuto definitivo.
- La prescrizione successiva alla formazione del titolo può essere dedotta solo se esiste una concreta attualità dell’azione esecutiva o una minaccia di esecuzione che renda attuale l’interesse ad agire.
- Lo ius superveniens che ha espressamente escluso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo conferma l’orientamento giurisprudenziale restrittivo, salve le specifiche eccezioni tipizzate dal legislatore.
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