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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23633/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione del Tribunale, il quale aveva accolto l'opposizione proposta da una lavoratrice contro un avviso di addebito, ritenendo prescritto il credito. Nel ricorso per cassazione l'Istituto ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo l'erroneità della statuizione sulla ritualità della notificazione dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo amministrativo. La Corte territoriale aveva ritenuto invalida la notifica perché non risultava prodotta la raccomandata informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale (CAD) e quindi non era provato il perfezionamento della procedura notificatoria. L'INPS ha insistito nel ricorso sulla validità della notifica eseguita a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario, richiamando orientamenti giurisprudenziali favorevoli, mentre le controparti sono rimaste intimate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, aderendo al più recente orientamento secondo cui, per l'avviso di addebito notificato direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e non consegnato per temporanea assenza del destinatario, trova applicazione la disciplina delle notifiche delle cartelle di pagamento; in tale ipotesi la notifica si considera eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito presso l'ufficio postale, senza che sia necessaria la produzione della comunicazione di avvenuto deposito secondo la legge n. 890/1982. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Per la notifica dell'avviso di addebito eseguita direttamente a mezzo posta si applicano le regole pertinenti alla notifica delle cartelle di pagamento; in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona secondo il meccanismo della giacenza senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito prevista dalla l. n. 890/1982.

  • art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010

    L'avviso di addebito per mancato pagamento di contributi previdenziali può essere notificato direttamente dall'INPS mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'INPS.

Massime di principio

  • Nella notifica diretta a mezzo posta dell'avviso di addebito INPS, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica non richiede la comunicazione di avvenuto deposito prevista per la notifica eseguita secondo la l. n. 890/1982, ma segue la disciplina delle cartelle di pagamento.
  • Se la raccomandata è spedita e il destinatario è temporaneamente assente, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito presso l'ufficio postale, salvo diversa disciplina specifica applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione o di diritto sulla ritualità della notifica deve essere valutato alla luce della corretta qualificazione del procedimento notificatorio concretamente seguito e delle relative regole probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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