Cassazione Civile, Ordinanza n. 23618/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’azione di un soggetto che sosteneva di avere prestato attività per una società dal 1 settembre 2018 al 30 aprile 2021 in regime di subordinazione, chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, il pagamento di differenze di trattamento di fine rapporto e la regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale. Il Tribunale aveva accolto tali domande, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo che il rapporto avesse natura di collaborazione gestionale e commerciale, non di lavoro subordinato. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con quattro motivi: (1) omesso esame di documentazione e corrispondenza decisiva, e errata valorizzazione di due e-mail; (2) omesso esame della documentazione fiscale, sostenendo che continuità, personalità, inserimento nell’organizzazione e pagamenti regolari dimostrassero la subordinazione; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e motivazione apparente, assumendo che la Corte avesse utilizzato informazioni probatorie non emerse e avesse male valutato le testimonianze; (4) omesso esame degli indici sussidiari della subordinazione, deducendo che la documentazione prodotta (corrispondenza, fiere, riunioni, corsi, bonifici, noleggio auto) provasse la stabilità e continuità del rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e non individuavano un fatto decisivo omesso; ha respinto il terzo motivo perché la motivazione d’appello era esistente e l’art. 115 c.p.c. non era stato violato nei termini denunciati; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché ancora una volta diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente formulate come vizi di motivazione o violazione di norme processuali, tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati dalla Corte d’appello. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la subordinazione del rapporto, reputando il rapporto una collaborazione con ruolo autonomo nella gestione commerciale della società. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica un preciso accadimento storico decisivo, e non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. o per motivazione apparente non può essere prospettata quando in realtà si contesta solo la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o attribuisce valore di piena prova a elementi che richiedono invece valutazione; non se semplicemente valuta liberamente le prove acquisite.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel procedimento di definizione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per l’istanza di decisione e per il termine fissato per il deposito delle motivazioni.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se individua un fatto storico specifico, realmente decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contrapporre al giudice di merito una diversa lettura delle prove.
- La censura di motivazione apparente o di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che il giudice abbia utilizzato prove non acquisite ritualmente o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che miri, sotto l’apparenza di violazioni di legge o vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la Corte di merito può attribuire rilievo decisivo all’assenza di eterodirezione, vigilanza e controllo, nonché alla configurazione di un ruolo autonomo e gestorio del prestatore, rendendo non necessario l’esame degli indici sussidiari della subordinazione se la prova principale è già negativa.
- La prova dell’esclusività del compenso o della continuità della prestazione, da sola, non è sufficiente a dimostrare la subordinazione se non è dimostrato il vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
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