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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23621/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore assunto con inquadramento nel VI livello del CCNL Terziario ha agito contro l'ex datrice di lavoro e contro la committente, indicata come obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, chiedendo euro 29.458,32 complessivi, di cui euro 4.386,10 per TFR. La pretesa era composta da: differenze per superiore inquadramento, assumendo mansioni da V livello; differenze per essere stato retribuito in base al VII livello pur essendo formalmente inquadrato al VI; differenze per lavoro notturno svolto da ottobre 2019 alla cessazione del rapporto senza la prevista maggiorazione CCNL. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo tardiva o comunque inutilizzabile la prova testimoniale assunta oltre il termine fissato e conseguentemente non assolto l'onere probatorio del lavoratore. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di superiore inquadramento, ma ha accolto le domande documentali relative alla differenza tra quanto dovuto in base al livello formalmente riconosciuto e quanto effettivamente pagato, nonché al lavoro notturno, liquidando euro 7.106,00 di differenze retributive e euro 2.960,96 di TFR, oltre accessori, e respingendo la domanda di indennità sostitutiva del preavviso per difetto di allegazione. Le società hanno proposto ricorso principale per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 437 e 414 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse accolto una domanda nuova in appello, priva di specifica allegazione e di conteggi distinti; 2) violazione degli artt. 132, n. 4, e 115 c.p.c. e vizio motivazionale, per omessa pronuncia sull'ammissibilità dei documenti nuovi e per travisamento delle contestazioni. Il lavoratore ha resistito e proposto ricorso incidentale con cinque motivi, censurando: la ricostruzione del fatto processuale relativa alla pretesa istanza di proroga del termine per la prova testimoniale; la qualificazione del termine come perentorio e la conseguente decadenza; la validità dell'atto istruttorio e la sanatoria per rinuncia/accettazione; la sanatoria per raggiungimento dello scopo; e, infine, la mancata indicazione nel dispositivo di interessi e rivalutazione. La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale e i motivi primo, secondo e quinto del ricorso incidentale, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che l'assunzione della prova testimoniale delegata oltre il termine fissato integri una nullità relativa dell'atto, sanabile solo se non eccepita nella prima difesa successiva; poiché tale eccezione non era stata proposta, la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame del capo relativo alla prova testimoniale e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha confermato il rigetto di tutti i motivi del ricorso principale delle società. Ha inoltre rigettato il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso incidentale del lavoratore, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il quarto. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo giudizio sul punto relativo alla prova testimoniale assunta oltre il termine. Il rinvio riguarda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo a carico delle ricorrenti principali, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come base della responsabilità solidale della committente per i crediti del lavoratore

  • art. 203 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla prova testimoniale delegata e sulla decadenza per mancata tempestiva richiesta di proroga

  • art. 414 c.p.c.

    parametro per valutare il contenuto del ricorso introduttivo nel rito del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti per contestare l'ammissibilità di nuove domande o nuovi documenti in appello

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare asserita motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sul travisamento delle contestazioni e sulla valutazione delle prove/documenti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base dei motivi incidentali relativi a nullità processuali e vizi del procedimento

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato per la sanatoria delle nullità relative per mancata tempestiva eccezione

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    invocato per la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 154 c.p.c.

    richiamato quale norma che presuppone la tempestiva istanza di proroga del termine istruttorio

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    invocato per la questione degli accessori di legge nel rito del lavoro

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della motivazione in forma differita

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione principale

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'interpretazione della domanda e delle eccezioni compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non come violazione di legge, salvo che il motivo si confronti specificamente con la ratio decidendi e con gli atti richiamati dalla sentenza.
  • L'erronea deduzione di novità della domanda in appello non può essere accolta se il giudice di merito ha ricostruito il contenuto dell'atto introduttivo come comprensivo anche della pretesa poi accolta, e la censura di legittimità non indica specificamente dove e come sarebbe stata formulata la contestazione o la diversa domanda.
  • Nel processo del lavoro, la mancata contestazione specifica dei fatti allegati e dei conteggi può consentire al giudice di valorizzare la documentazione prodotta e di procedere alla mera rielaborazione aritmetica delle somme dovute.
  • Il termine per l'assunzione della prova testimoniale delegata ha natura ordinatoria; tuttavia, l'assunzione della prova oltre il termine fissato, in assenza di tempestiva richiesta di proroga, integra una nullità relativa dell'atto istruttorio, deducibile dalla parte interessata nella prima difesa successiva.
  • La nullità relativa della prova tardivamente assunta è sanata se la parte non la eccepisce tempestivamente, poiché la disciplina è posta nell'interesse delle parti e non dell'ordine pubblico.
  • Nel rito del lavoro, il contrasto tra dispositivo e motivazione determina nullità solo se insanabile; quando la motivazione chiarisce in modo obiettivo il contenuto della condanna e il dispositivo è coerente almeno in parte, può ricorrere un mero errore materiale, non una nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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