Cassazione Civile, Ordinanza n. 16558/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società poi fallita sei avvisi di accertamento per IRES, IRAP, sanzioni e interessi relativi agli anni d'imposta 2008-2010. La società aveva impugnato gli atti dinanzi alla CTP, che aveva accolto i ricorsi; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo gli avvisi viziati perché emessi ante tempus, in violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme del processo tributario perché la CTR aveva rilevato un vizio non specificamente dedotto dalla contribuente nei ricorsi introduttivi, né in primo grado né nelle controdeduzioni in appello. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che comunque sussistesse una valida ragione d'urgenza per la notifica anticipata, legata alla dichiarazione di fallimento della società.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il vizio derivante dalla violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non fosse stato dedotto nei ricorsi introduttivi e non potesse quindi essere rilevato d'ufficio né fatto valere per la prima volta in seguito. Ha considerato tardiva e quindi inammissibile la relativa doglianza se proposta solo con memorie successive. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del vizio di violazione processuale dedotto con il primo motivo.
la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può rilevare un vizio non devoluto dalla parte.
art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle nullità processuali deducibili nel giudizio tributario.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei termini e dei contenuti dell'impugnazione tributaria.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte osserva che i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi previsti dalla norma, non ricorrenti nella specie.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno dei limiti alle domande/eccezioni nuove nel processo tributario.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
la violazione del termine dilatorio conseguente al verbale di chiusura delle operazioni di verifica è un vizio che il contribuente deve dedurre nel ricorso introduttivo; non è rilevabile d'ufficio.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
le memorie successive non possono introdurre tardivamente una nuova censura estranea al ricorso originario.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
i motivi aggiunti sono consentiti solo in presenza di documenti non conosciuti o prodotti per ordine della commissione.
motivo assorbito; la Corte non entra nel merito della pretesa urgenza della notifica ante tempus.
Massime di principio
- Nel processo tributario a struttura impugnatoria, il giudice deve attenersi ai vizi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; le nullità dell'atto impositivo non dedotte tempestivamente non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta in cassazione.
- La violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento integra un vizio che deve essere eccepito dal contribuente sin dall'atto introduttivo, perché attiene alla tutela del contraddittorio endoprocedimentale.
- Le memorie successive e i motivi aggiunti non possono essere usati per introdurre una nuova causa di nullità dell'atto fiscale, salvo i casi tipizzati dalla disciplina processuale tributaria.
- Quando il primo motivo di ricorso assorbe la questione decisiva di diritto processuale, il giudice di legittimità non esamina gli ulteriori motivi rimasti privi di autonoma rilevanza.
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