Cassazione Civile, Ordinanza n. 36149/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione del condominio a un decreto ingiuntivo emesso in sede di esecuzione di un obbligo di fare, relativo ai lavori di ripristino dei danni causati alle parti comuni. Nel merito, il condomino aveva chiesto il rimborso delle spese di trasloco e dei canoni di locazione sostenuti durante l'esecuzione dei lavori, oltre ad altre voci. Il tribunale aveva ridotto le spese di trasloco riconosciute, escluso quelle di locazione, e aveva compensato un credito del condominio per oneri condominiali non pagati. In appello, il condomino contestava sia la mancata ammissione di prove testimoniali sulle prestazioni fatturate e sul pagamento della locazione, sia il riconoscimento del proprio concorso pro quota alle spese di esecuzione, che assumeva coperto da giudicato esterno. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione di norme processuali e costituzionali per la mancata ammissione delle prove orali; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. per asserita violazione del giudicato sulla sua pretesa esenzione dal contribuire alle spese di esecuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la parte non aveva specificamente censurato, in appello, le ragioni della mancata ammissione delle prove testimoniali e comunque non aveva assolto agli oneri di allegazione sulla decisività e tempestività delle prove richieste; inoltre la censura non era pertinente rispetto alla valutazione di merito sulla sproporzione della fattura e sulla prova del pagamento della locazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente esaminato il preteso giudicato e applicato il principio per cui il condomino danneggiato, pur essendo terzo rispetto al diritto al risarcimento verso il condominio, resta tenuto, in quanto comproprietario, a concorrere pro quota alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del decreto ingiuntivo emesso nell'ambito della procedura esecutiva per obbligo di fare
richiamato quale procedimento esecutivo in cui si collocava la pretesa del creditore
richiamato per la condanna al risarcimento per responsabilità aggravata poi esclusa in appello
l'appellante non può limitarsi a riproporre le istanze istruttorie, ma deve censurare specificamente le ragioni della decisione di primo grado
evocato indirettamente nei richiami alla prova della sussistenza e del pagamento delle spese domandate
invocato per sostenere l'esistenza di un giudicato esterno, ritenuto però non dimostrato nei termini dedotti
richiamato dalla Corte territoriale in relazione alla partecipazione pro quota alle spese di esecuzione e alla liquidazione del ristoro
richiamato quale ordine di esibizione disposto per verificare il pagamento degli assegni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo
art. 24 Cost.
invocato nel motivo sulla mancata ammissione delle prove testimoniali
art. 111 Cost.
invocato nel motivo sulla mancata ammissione delle prove testimoniali
Massime di principio
- In sede di appello, la mera riproposizione di istanze istruttorie già respinte in primo grado non è sufficiente: occorre una specifica censura delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento del diniego, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La censura in cassazione sulla mancata ammissione di una prova è inammissibile se non vengono allegati in modo puntuale la decisività del mezzo istruttorio e la tempestività della relativa richiesta.
- Il controllo di legittimità non può essere utilizzato per rimettere in discussione una valutazione di merito sulla congruità o attendibilità della prova documentale, quando la censura investe in realtà apprezzamenti fattuali riservati al giudice di merito.
- Il condomino che subisca danni per omessa manutenzione delle parti comuni può agire come danneggiato nei confronti del condominio, ma non per questo è esonerato dall'obbligo, derivante dalla comproprietà, di concorrere pro quota alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
- Per invocare efficacemente il giudicato esterno è necessario indicare con precisione la statuizione che si assume vincolante e dimostrarne la pertinenza rispetto alla questione decisa nel nuovo giudizio.
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