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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19114/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro una cartella di pagamento per IVA relativa all'annualità 2013, ritenendo inesistente la notificazione del ricorso perché eseguita a mezzo di posta privata. Con l'unico motivo, la ricorrente ha denunciato contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nullità per omessa pronuncia su alcune eccezioni e difese svolte in appello e error in procedendo, sostenendo che la CTR non si era pronunciata: 1) sull'eccezione di illegittimità, perché nuova in appello, della censura dell'Ufficio sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per notifica a mezzo posta privata; 2) sugli altri motivi di appello proposti in via subordinata dall'Ufficio. La Corte ha rilevato che il motivo cumulava censure eterogenee senza distinzione, non rispettava l'onere di autosufficienza quanto alle eccezioni e agli atti di merito e, comunque, era infondato perché la decisione di accoglimento dell'appello per la ragione assorbente dell'inammissibilità del ricorso implicava il rigetto delle altre questioni; inoltre l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non è sanata dalla costituzione della parte resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, l'unico motivo di ricorso per la mancata distinzione tra vizi motivazionali ed error in procedendo, per difetto di autosufficienza nella riproduzione degli atti rilevanti e perché non sussisteva omessa pronuncia: la CTR aveva implicitamente disatteso le eccezioni della contribuente decidendo sulla questione pregiudiziale dell'inammissibilità del ricorso originario. La Corte ha inoltre affermato che il vizio di inammissibilità del ricorso introduttivo era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione del vizio di omessa pronuncia e dell'error in procedendo deve essere formulata in modo specifico e coerente con il vizio denunciato.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve consentire l'esatta individuazione del vizio e dei fatti processuali rilevanti, secondo l'onere di autosufficienza.

  • art. 345 c.p.c.

    Non preclude la rilevabilità officiosa dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, trattandosi di questione non riconducibile alle eccezioni in senso stretto.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Non impedisce la rilevazione d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso nel processo tributario.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che cumula vizi motivazionali ed error in procedendo senza distinguerli in modo chiaro è inammissibile, perché impedisce alla Corte di esercitare correttamente il controllo di legittimità.
  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice abbia completamente omesso di provvedere su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non ricorre quando la decisione adottata, pur senza espressa confutazione, sia logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata e ne comporti il rigetto implicito.
  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo o un'omessa pronuncia deve rispettare l'onere di autosufficienza, riproducendo nei passaggi essenziali gli atti e le eccezioni sollevate nei gradi di merito, con indicazione specifica della loro sede processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione della controparte, sicché non opera il limite alle nuove eccezioni dettato per le eccezioni in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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