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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03999/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'ente previdenziale ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso un'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso principale per inesistenza della notifica a una delle parti del giudizio e aveva confermato le decisioni di merito favorevoli alla pretesa contributiva. La vicenda originaria riguardava il recupero di contributi previdenziali che il giudice di merito aveva posto a carico della società committente, escludendo però le sanzioni civili, ritenute a carico del solo appaltatore inadempiente. Nel ricorso per revocazione l'ente sosteneva che l'ordinanza fosse viziata da errore di fatto, perché avrebbe erroneamente percepito il contenuto della memoria illustrativa: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe supposto che la difesa avesse ammesso l'inesistenza della notifica per destinatario sconosciuto all'indirizzo, mentre l'Istituto affermava di aver regolarmente notificato il ricorso all'appaltatore. In sostanza, la censura mirava a rimettere in discussione la valutazione delle conseguenze processuali della mancata notifica a una delle parti in una causa ritenuta inscindibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il preteso errore non fosse una svista percettiva immediatamente rilevabile, ma una contestazione della valutazione giuridica compiuta nell'ordinanza impugnata: la declaratoria di inesistenza della notifica non derivava da un'erronea lettura delle difese dell'ente, bensì dall'accertamento del contenuto della relata di notifica e dalla conseguente valutazione degli atti processuali. Poiché la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto percettivi e non per errori di giudizio o di interpretazione, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. L'ente ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio alla società resistente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle ordinanze e sentenze della Cassazione nei limiti tassativi dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il rimedio revocatorio è esperibile solo per errore di fatto risultante dagli atti, cioè per una falsa percezione di un fatto decisivo, non per errori di giudizio o di interpretazione

  • art. 375, secondo comma, n. 4-ter, c.p.c.

    richiamato ai fini della trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del procedimento in camera di consiglio e del deposito dell'ordinanza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nei principi sull'onere di allegazione/prova, ma non come ratio decisiva della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa soltanto per errori di fatto consistenti in una falsa percezione immediatamente riscontrabile degli atti o documenti di causa, non per contestazioni sulla valutazione giuridica compiuta dal giudice.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, miri in realtà a rimettere in discussione l'interpretazione del contenuto degli atti processuali o le conseguenze giuridiche tratte dalla Corte.
  • Se la decisione impugnata fonda la declaratoria di inammissibilità su un accertamento documentale autonomo e non su una inesatta rappresentazione delle difese di parte, il ricorso per revocazione è inammissibile.
  • La revocazione non può essere utilizzata per censurare un errore di giudizio sulle regole processuali applicate, come quelle relative all'ammissibilità dell'impugnazione in presenza di una notificazione non perfezionata a una parte necessaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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