Cassazione Civile, Ordinanza n. 34639/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Tre professionisti, quali componenti di uno studio commerciale associato, avevano impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con riprese IRAP per gli anni d’imposta 2000 e 2001. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR, in appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva confermato il risultato ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti per l’assoggettamento ad IRAP dell’attività svolta in forma associata. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che la CTR avesse errato nell’escludere l’assoggettamento ad IRAP dello studio commerciale associato. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente la regolarità della notifica del ricorso: ha rilevato il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta nei confronti di due intimati, la mancanza di prova dell’attivazione per ottenere il duplicato, l’assenza di istanza di rimessione in termini e la mancata costituzione degli intimati. Per tali ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto decisivo il difetto di prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione nei confronti di alcuni intimati, in assenza di deposito dell’avviso di ricevimento e di istanza di rimessione in termini. Non essendosi i resistenti costituiti, non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
è la norma sostanziale invocata dall’Agenzia per contestare l’esclusione dell’assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale svolta in forma associata; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per ragioni processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato è richiesta per provare il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione.
la raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia dell’avvenuto compimento delle formalità serve, come l’avviso di ricevimento, a provare il perfezionamento della notificazione.
l’avviso di ricevimento può essere prodotto fino all’udienza o all’adunanza camerale, anche senza notifica alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, c.p.c., ma solo entro quel limite temporale.
fissa il termine ultimo per la produzione dell’avviso di ricevimento fino all’inizio della relazione in udienza.
richiamato per individuare, nel rito camerale, il limite temporale entro il quale può essere prodotto l’avviso di ricevimento prima dell’adunanza della Corte.
la Corte esclude che, in mancanza di avviso di ricevimento e di attività difensiva dell’intimato, ricorrano i presupposti per disporre la rinnovazione della notificazione.
art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982
consente di richiedere all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso di ricevimento; la parte che non lo produce deve provare di essersi tempestivamente attivata per ottenerlo se chiede rimessione in termini.
art. 1, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non trova applicazione nei confronti della parte soccombente che sia amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso è necessaria a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio e, quindi, l’instaurazione del contraddittorio.
- Se l’avviso di ricevimento non è stato depositato e l’intimato non si è costituito, il ricorso è inammissibile; non è consentita la concessione di un termine per il deposito né, in tale situazione, la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
- La parte che non disponga dell’avviso di ricevimento può ottenere una rimessione in termini solo se, comparendo all’udienza o all’adunanza camerale, rappresenti la mancata ricezione e dimostri documentalmente di essersi tempestivamente attivata per richiederne il duplicato all’amministrazione postale.
- Le questioni di merito sull’assoggettamento ad IRAP restano assorbite quando il ricorso per cassazione sia inammissibile per difetto di prova della notificazione.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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