Cassazione Civile, Ordinanza n. 20068/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite riguarda un fondo rustico e una porzione di area retrostante a un fabbricato in Corso Roma nel Comune di Paola. Un originario attore, qualificandosi proprietario di una porzione di area, aveva chiesto l'accertamento che i convenuti non avessero accesso sulla parte retrostante e la rimozione di una porta metallica e di un muro che impedivano l'accesso alla sua proprietà. In primo grado la domanda era stata rigettata come azione di rivendica per carenza di prova; in appello l'intervento di un terzo acquirente del terreno era stato ritenuto ammissibile, ma la domanda era stata comunque respinta perché i titoli di provenienza e la CTU avevano mostrato che la porzione rivendicata coincideva con un vano chiuso, pertinenza del fabbricato, non compreso nell'atto di acquisto del 1968. Il ricorso principale censurava: la qualificazione della domanda come rivendica invece che come negatoria servitutis o regolamento di confini; l'interpretazione dell'atto notarile del 1968; la motivazione sulla CTU; l'omesso esame di fatti decisivi; e la regolazione delle spese. Il ricorso incidentale contestava invece l'ammissibilità dell'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso e l'omesso esame della scrittura privata del 1990 su cui fondava la propria legittimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda originaria come azione di rivendica, perché l'attore non lamentava una servitù abusiva né una mera incertezza sui confini, ma assumeva di essere stato privato del possesso di una porzione di bene. Ha poi dichiarato inammissibili le censure dirette a rivalutare i titoli di proprietà e le risultanze della CTU, perché tali apprezzamenti, se sorretti da motivazione congrua e plausibile, non sono riesaminabili in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la legittimità dell'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, osservando che l'art. 111 c.p.c. non pone limiti all'intervento nel merito e che la pendenza di contestazioni sull'efficacia del contratto di trasferimento non incide, in assenza di giudicato contrario, sull'ammissibilità dell'intervento. Le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e incidentale sono state compensate, mentre il ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese in favore delle ulteriori resistenti costituite; è stato anche dichiarato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per distinguere l'azione di rivendica dalle altre azioni petitorie; nella specie la domanda è stata correttamente ricondotta alla rivendica
richiamato per escludere la qualificazione della domanda come negatoria servitutis
richiamato a sostegno della doglianza sulla qualificazione della domanda, ma senza accoglimento
richiamato per censurare l'interpretazione del titolo di provenienza, ma la lettura del giudice di merito è stata ritenuta plausibile
richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici contrattuali, senza che la loro violazione sia stata ravvisata
richiamato nel motivo sull'interpretazione del contratto, senza rilievo decisivo
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione
richiamato per lamentare vizio motivazionale, ma la motivazione è stata ritenuta sufficiente
richiamato per la censura di motivazione, respinta perché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata
richiamato nel ricorso incidentale sulla legittimazione all'intervento, ma la censura è stata respinta
la Corte ha affermato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte e che il suo intervento è regolato da questa norma, che non pone limiti all'intervento nel giudizio di merito
richiamato per censurare la condanna alle spese, ma la statuizione è stata confermata
richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha ribadito l'ampia discrezionalità del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L'azione di rivendica va distinta dalla negatoria servitutis: la prima presuppone che l'attore affermi di essere proprietario di un bene non posseduto e ne chieda la restituzione, mentre la seconda tutela il proprietario/possessore contro pretese di servitù altrui.
- L'interpretazione del titolo di provenienza compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e rappresenti una delle interpretazioni plausibili del testo negoziale, anche se non sia l'unica o la migliore in astratto.
- Le valutazioni di fatto relative ai titoli di proprietà e alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non possono essere riesaminate in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel processo di merito ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; la contestazione della validità o efficacia del titolo traslativo non incide sull'ammissibilità dell'intervento finché non vi sia un giudicato contrario all'effetto traslativo.
- Il controllo di legittimità sulle spese processuali è limitato alla verifica del rispetto del principio di non porre le spese a carico della parte vittoriosa; la compensazione e la liquidazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
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