Cassazione Penale, Ordinanza n. 05366/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado per due addebiti: guida di un'autovettura senza avere mai conseguito la patente e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La ricostruzione di merito riferiva che, durante l'intervento dei Carabinieri, l'imputato presentava segni ritenuti sintomatici di alterazione da stupefacenti e che, non essendo possibile eseguire test in loco, gli era stato chiesto di recarsi presso una struttura sanitaria per il narcotest, ricevendo un rifiuto. La difesa ha proposto un solo motivo di ricorso, sostenendo che la sentenza impugnata fosse priva di effettiva motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che la sentenza di merito aveva correttamente applicato l'art. 187 C.d.S. nei suoi commi richiamati, chiarendo che, per gli accertamenti sanitari non eseguiti con mezzo speditivo e finalizzati al prelievo di campioni biologici presso una struttura sanitaria, è necessario che gli operanti abbiano un ragionevole motivo e acquisiscano elementi utili a motivare l'obbligo di sottoporsi agli esami. Nel caso concreto tali elementi erano stati individuati nella sintomatologia osservata e il giudice di merito ne aveva spiegato in modo congruo l'univocità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la configurabilità del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti non invasivi, non è necessario che vi sia una specifica sintomatologia di alterazione psicofisica; tale esigenza emerge invece quando l'accertamento richieda il prelievo di campioni biologici presso una struttura sanitaria, per il quale occorrono elementi idonei a fondare il ragionevole motivo di ritenere il conducente sotto effetto di stupefacenti.
La sentenza di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la pericolosità della condotta e il rischio per l'incolumità altrui; tale valutazione non è stata oggetto di accoglimento in cassazione.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in tema di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esonerata da ragioni che la giustifichino.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'uso di sostanze stupefacenti, la necessità di un quadro sintomatologico non è uniforme: per gli accertamenti non invasivi può non essere richiesta una sintomatologia specifica, mentre quando l'esame implica il ricorso a una struttura sanitaria e il prelievo di campioni biologici devono sussistere elementi concreti che giustifichino l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente se individua gli elementi fattuali osservati dagli operanti e ne spiega in modo non illogico l'idoneità a integrare il presupposto richiesto dalla norma.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una doglianza meramente assertiva sulla motivazione, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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