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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42274/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 11/11/2021 che, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 189, comma 7, c.d.s., aveva applicato la pena concordata subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena alla "corresponsione della somma individuata a titolo di rimborso del sinistro". Il difensore deduce: i) difetto di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, perché l'accordo non prevedeva condizioni ex art. 165 c.p.; ii) illegittimità della pena rispetto alla condizione imposta, anche per l'assenza della parte civile e perché il danno era stato risarcito dalla compagnia assicurativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nel rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti che richiede la sospensione condizionale di una pena detentiva deve comprendere anche gli obblighi "ex lege" connessi alla concessione del beneficio (indicandone, quando previsto, la durata); in mancanza di pattuizione su tali elementi la sospensione non può essere accordata e, se la concessione della sospensione è condizione dell'efficacia della richiesta di applicazione della pena, quest'ultima deve essere integralmente rigettata. Nel caso concreto l'accordo era subordinato alla concessione del beneficio senza alcuna condizione ex art. 165 c.p.; il Tribunale non poteva quindi subordinare la sospensione al pagamento del risarcimento ma avrebbe dovuto respingere l'istanza. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Vicenza per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Nel procedimento di patteggiamento l'accordo delle parti sull'applicazione della pena deve comprendere anche gli obblighi "ex lege" connessi eventualmente alla sospensione condizionale; l'assenza di pattuizione su tali obblighi impedisce la concessione della sospensione e può comportare il rigetto dell'istanza di applicazione della pena se la sua efficacia è subordinata alla sospensione.

  • art. 165 cod. pen.

    Le obbligazioni previste dall'art. 165 (sospensione condizionale della pena) sono obblighi "ex lege" che, quando siano parte integrante dell'accordo per il patteggiamento, devono essere espressamente concordate dalle parti; il giudice non può imporre condizioni non pattuite.

  • art. 189, comma 7, cod. strada

    art. 189, comma 7, cod. strada

    Norma sostanziale relativa al reato oggetto dell'accordo; la presenza o l'assenza di risarcimento civile non esime dall'osservare le regole processuali che governano la pattuizione e la sospensione condizionale.

  • Sez. U., n. 23400 del 27/01/2022 (giurisprudenza)

    Sez. U., n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191-01

    Principio interpretativo richiamato: nel rito ex art. 444 c.p.p. l'accordo deve comprendere tutte le conseguenze "ex lege" legate alla sospensione condizionale; in mancanza la sospensione non può essere accordata e la pattuizione può perdere efficacia, con possibile rigetto dell'istanza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti devono pattuire anche eventuali obblighi "ex lege" collegati alla sospensione condizionale (art. 165 c.p.), inclusa l'indicazione della durata quando prevista; se tali obblighi non sono pattuiti il giudice non può concedere la sospensione.
  • Se l'applicazione della pena concordata è subordinata alla concessione della sospensione condizionale, la mancata pattuizione delle condizioni previste dalla legge rende inidonea l'istanza e impone il rigetto dell'applicazione della pena.
  • Il giudice non può imporre condizioni o obblighi non concordati dalle parti nel contesto del patteggiamento: ogni obbligo rilevante "ex lege" deve essere oggetto della pattuizione.
  • La circostanza che il danno sia stato risarcito dall'assicurazione o che mancasse la parte civile non muta il requisito processuale della pattuizione degli obblighi connessi alla sospensione.
  • Difensori e parti devono esplicitare nel negozio processuale ogni onere connesso alla sospensione condizionale per evitare l'annullamento della sentenza per difetto di correlazione tra domanda e decisione.

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