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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26589/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di due fatture, relative a lavori di frazionamento di un locale ad uso magazzino. La società opponente deduceva di non avere mai commissionato i lavori e che, comunque, il locale risultava già frazionato nel contratto; in subordine contestava l'importo richiesto. La creditrice sosteneva invece che la società fosse subentrata negli obblighi del promissario acquirente, il quale nel preliminare si era impegnato a sostenere i costi del frazionamento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle preclusioni processuali, perché l'eccezione relativa alla mancanza di forma scritta della nomina e accettazione ex art. 1403 c.c. sarebbe stata sollevata solo in appello; 2) omesso esame di fatti decisivi circa il ruolo di Luigi Francesconi come amministratore di fatto e rappresentante apparente della società; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione del preliminare, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di cogliere l'impegno del promissario acquirente a farsi carico dei lavori di frazionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, a fronte della contestazione della titolarità passiva del rapporto, spettava alla creditrice provare la dichiarazione di nomina ex art. 1403 c.c., che doveva avere forma scritta come il preliminare, sicché la difesa della controparte integrava una mera difesa e non una nuova eccezione preclusa. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva considerato le circostanze invocate dalla ricorrente ma aveva escluso che Francesconi fosse legale rappresentante o soggetto autorizzato a trattare in nome della società, rilevando inoltre la mancata prova di un suo mandato o consenso all'esecuzione dei lavori. Il secondo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina delle preclusioni difensive in primo grado; la Corte esclude che la questione dedotta dalla resistente integrasse una nuova eccezione tardiva.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    Richiamato in tema di preclusioni istruttorie e difensive; la Corte non ravvisa violazione, qualificando la difesa della controparte come mera difesa.

  • art. 1403 c.c.

    La dichiarazione di nomina deve risultare da atto scritto quando il contratto cui accede è soggetto a forma scritta; l'onere di provarla grava su chi invoca l'effetto sostitutivo.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti; il motivo è assorbito dal rigetto delle censure principali.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l'interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre; il motivo è assorbito dal rigetto delle censure principali.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la Corte territoriale abbia comunque considerato le circostanze dedotte dalla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la controparte contesta la titolarità passiva del rapporto e il ricorrente invoca l'effetto della nomina del contraente, incombe su quest'ultimo la prova della dichiarazione di nomina, che deve rispettare la stessa forma richiesta per il contratto cui accede.
  • La contestazione della qualità soggettiva della parte obbligata può integrare una mera difesa e non una eccezione in senso stretto, con conseguente irrilevanza delle preclusioni dedotte dalla parte avversa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non sussiste se la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato i fatti e gli elementi probatori indicati dal ricorrente, anche quando sia pervenuta a conclusioni diverse.
  • L'interpretazione del contratto può essere censurata in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato i canoni ermeneutici o omesso di applicarli; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle clausole quando la sentenza abbia già valutato la comune intenzione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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