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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16194/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro occorso il 9 aprile 2003 a un appartenente all'Arma dei Carabinieri, che, mentre svolgeva un servizio di scorta in motocicletta, veniva tamponato da un'automobile e riportava lesioni. Il danneggiato chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere, sostenendo che le lesioni fossero aggravate o comunque causate dalla difettosità del casco in dotazione e dal mancato corretto distacco dell'apparato radio, nonché dalla mancata adozione, all'epoca, di dispositivi di protezione individuale più efficienti poi successivamente disponibili. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato il difetto del casco; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul diverso fatto costitutivo consistente nella mancata adozione di DPI analoghi più efficienti; 3) violazione dell'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, riproponendo le stesse censure. Il Ministero resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato deducendo violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la situazione di vittima del dovere non fosse uno status imprescrittibile, ma soggetto a prescrizione, quantomeno quanto ai ratei delle prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondate le censure sulla qualificazione del fatto e sul preteso omesso esame. Ha affermato che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non basta che le lesioni dipendano da causa di servizio, ma occorre la prova di particolari condizioni ambientali o operative e di un quid pluris rispetto alla normale esposizione al rischio. Ha inoltre precisato che il malfunzionamento di un dispositivo di protezione individuale può rilevare solo se riguardi lo specifico dispositivo utilizzato dall'istante, non già una generica inadeguatezza o una differente evoluzione tecnologica della dotazione in quel periodo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva già escluso sia la prova di una dotazione obbligatoria più rigorosa all'epoca, sia la prova dell'esistenza di una tecnologia più avanzata idonea a impedire l'evento o a garantire lo sganciamento dell'apparato. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, perché i principi applicati si sono consolidati solo successivamente alla proposizione del ricorso. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    termine di giorni sessanta

    norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del denunciato vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione era stata sostanzialmente esaminata dalla sentenza impugnata

  • art. 1, comma 564, l. n. 266/2005

    norma che disciplina il riconoscimento dello status di vittima del dovere; richiede particolari condizioni ambientali o operative e un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità del compito

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la prescrittibilità della pretesa

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale quale termine di prescrizione ordinario

  • art. 2087 c.c.

    richiamato in motivazione per escludere che ogni violazione degli obblighi di sicurezza comporti automaticamente il riconoscimento dello status di vittima del dovere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente la mera dipendenza dell'evento lesivo da causa di servizio: occorre la prova di particolari condizioni ambientali o operative che abbiano esposto il dipendente a un rischio maggiore rispetto alla normalità del servizio.
  • Il requisito delle particolari condizioni ambientali o operative va verificato in concreto, caso per caso, individuando uno specifico elemento di specialità rispetto al rischio ordinario del compito istituzionale svolto.
  • La disciplina della vittima del dovere non può essere estesa automaticamente a qualunque violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c., altrimenti verrebbe meno la distinzione rispetto alla più ampia categoria della dipendenza da causa di servizio.
  • Il malfunzionamento di un dispositivo di protezione individuale può assumere rilievo solo se riferito allo specifico dispositivo concretamente utilizzato dall'interessato; non è sufficiente allegare l'esistenza, in astratto o in un momento storico successivo, di dotazioni più efficienti o tecnicamente avanzate.
  • In sede di legittimità non integra omesso esame decisivo la censura che, sotto tale veste, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione di fatti già considerati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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