Cassazione Civile, Ordinanza n. 16194/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro occorso il 9 aprile 2003 a un appartenente all'Arma dei Carabinieri, che, mentre svolgeva un servizio di scorta in motocicletta, veniva tamponato da un'automobile e riportava lesioni. Il danneggiato chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere, sostenendo che le lesioni fossero aggravate o comunque causate dalla difettosità del casco in dotazione e dal mancato corretto distacco dell'apparato radio, nonché dalla mancata adozione, all'epoca, di dispositivi di protezione individuale più efficienti poi successivamente disponibili. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato il difetto del casco; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul diverso fatto costitutivo consistente nella mancata adozione di DPI analoghi più efficienti; 3) violazione dell'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, riproponendo le stesse censure. Il Ministero resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato deducendo violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la situazione di vittima del dovere non fosse uno status imprescrittibile, ma soggetto a prescrizione, quantomeno quanto ai ratei delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondate le censure sulla qualificazione del fatto e sul preteso omesso esame. Ha affermato che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non basta che le lesioni dipendano da causa di servizio, ma occorre la prova di particolari condizioni ambientali o operative e di un quid pluris rispetto alla normale esposizione al rischio. Ha inoltre precisato che il malfunzionamento di un dispositivo di protezione individuale può rilevare solo se riguardi lo specifico dispositivo utilizzato dall'istante, non già una generica inadeguatezza o una differente evoluzione tecnologica della dotazione in quel periodo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva già escluso sia la prova di una dotazione obbligatoria più rigorosa all'epoca, sia la prova dell'esistenza di una tecnologia più avanzata idonea a impedire l'evento o a garantire lo sganciamento dell'apparato. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, perché i principi applicati si sono consolidati solo successivamente alla proposizione del ricorso. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
termine di giorni sessanta
norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
richiamato come parametro del denunciato vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione era stata sostanzialmente esaminata dalla sentenza impugnata
art. 1, comma 564, l. n. 266/2005
norma che disciplina il riconoscimento dello status di vittima del dovere; richiede particolari condizioni ambientali o operative e un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità del compito
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la prescrittibilità della pretesa
richiamato nel ricorso incidentale in tema di decorrenza della prescrizione
richiamato nel ricorso incidentale quale termine di prescrizione ordinario
richiamato in motivazione per escludere che ogni violazione degli obblighi di sicurezza comporti automaticamente il riconoscimento dello status di vittima del dovere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente la mera dipendenza dell'evento lesivo da causa di servizio: occorre la prova di particolari condizioni ambientali o operative che abbiano esposto il dipendente a un rischio maggiore rispetto alla normalità del servizio.
- Il requisito delle particolari condizioni ambientali o operative va verificato in concreto, caso per caso, individuando uno specifico elemento di specialità rispetto al rischio ordinario del compito istituzionale svolto.
- La disciplina della vittima del dovere non può essere estesa automaticamente a qualunque violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c., altrimenti verrebbe meno la distinzione rispetto alla più ampia categoria della dipendenza da causa di servizio.
- Il malfunzionamento di un dispositivo di protezione individuale può assumere rilievo solo se riferito allo specifico dispositivo concretamente utilizzato dall'interessato; non è sufficiente allegare l'esistenza, in astratto o in un momento storico successivo, di dotazioni più efficienti o tecnicamente avanzate.
- In sede di legittimità non integra omesso esame decisivo la censura che, sotto tale veste, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione di fatti già considerati dal giudice di merito.
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