Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 119/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto dirigenziale n. M_D -OMISSIS- emesso il 4 luglio 2022, con il quale è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato;

Giustizia amministrativa202204504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale recante la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, deducendo: carenza e insufficienza dell'istruttoria, mancato autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità rispetto al procedimento penale conclusosi per prescrizione; violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il mancato rilascio della relazione finale dell'Ufficiale inquirente; illegittima delega all'Ufficiale inquirente dell'integrazione istruttoria disposta dalla Commissione di disciplina e sua asserita imparzialità; difetto di motivazione, per l'assenza di una specifica motivazione sull'interesse dell'amministrazione rispetto a un militare ormai in congedo e sul suo precedente rendimento; sproporzione della sanzione. La vicenda penale aveva riguardato l'accusa di associazione di tipo mafioso e si era conclusa con la declaratoria di prescrizione, dopo pronunce di condanna in primo e secondo grado e un annullamento con rinvio della Corte di cassazione limitato al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'autonoma valutazione amministrativa, rilevando che l'amministrazione aveva esaminato gli atti e le pronunce del procedimento penale. La prescrizione non impediva di utilizzare gli accertamenti e le sentenze penali intervenute, soprattutto perché la responsabilità era stata affermata nei precedenti gradi di giudizio e l'annullamento della Cassazione non aveva riguardato l'accertamento dei fatti e della responsabilità. È stata ritenuta legittima anche l'utilizzazione, a fini istruttori, degli accertamenti compiuti nel processo penale. Il differimento dell'accesso alla relazione finale dell'Ufficiale inquirente fino alla conclusione del procedimento è stato giudicato conforme all'art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010. L'integrazione istruttoria affidata all'Ufficiale inquirente è stata ritenuta conforme all'art. 1388, comma 9, d.lgs. 66/2010, che consente alla Commissione di sospendere il procedimento e restituire gli atti all'autorità che ne ha ordinato la convocazione per le nuove indagini necessarie. Il provvedimento è stato considerato adeguatamente motivato mediante la ricostruzione del procedimento penale e il richiamo agli atti disciplinari e alle conclusioni della Commissione. Infine, la scelta della sanzione è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile soltanto per irragionevolezza, illogicità o erroneità in fatto; la perdita del grado è stata ritenuta proporzionata alla gravità delle condotte contestate. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010

    procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo: fino all'emanazione del provvedimento, ma per 50 anni per quanto concerne le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi

    Consente di differire l'accesso ai documenti del procedimento disciplinare fino all'emanazione del provvedimento sanzionatorio, con il più lungo termine previsto per le informazioni la cui conoscenza possa ledere la riservatezza dei terzi.

  • art. 1388, comma 9, d.lgs. 66/2010

    La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini

    La Commissione di disciplina può disporre un supplemento di istruttoria restituendo gli atti all'autorità competente, senza che ciò comporti una indebita sostituzione della Commissione o una necessaria rinnovazione dell'attività davanti alla stessa.

  • art. 24, comma 4, l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa del regime di sottrazione o differimento dell'accesso applicato ai documenti disciplinari.

  • art. 9 d.P.R. 184/2006

    È richiamato, insieme all'art. 24, comma 4, l. 241/1990, nell'ambito della disciplina dei documenti sottratti all'accesso.

Massime di principio

  • La conclusione del procedimento penale per prescrizione non impedisce, di per sé, all'amministrazione di utilizzare nel procedimento disciplinare gli accertamenti e le pronunce penali intervenute, purché proceda a una propria valutazione autonoma dei fatti e della loro rilevanza disciplinare.
  • Nel procedimento disciplinare l'amministrazione può utilizzare a fini istruttori gli accertamenti compiuti nel processo penale, quale procedimento caratterizzato dal più ampio approfondimento dei fatti e dalle più estese garanzie partecipative; tale utilizzo non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare autonomamente la sanzione.
  • La relazione finale dell'Ufficiale inquirente può essere sottratta o differita all'accesso fino all'emanazione del provvedimento disciplinare nei casi previsti dall'art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010.
  • Quando la Commissione di disciplina ritenga necessario un supplemento di istruttoria, può sospendere il procedimento e restituire gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, ai sensi dell'art. 1388, comma 9, d.lgs. 66/2010.
  • La scelta della sanzione disciplinare militare costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'irragionevolezza, dell'illogicità e dell'erroneità in fatto; la sanzione della perdita del grado è proporzionata quando risulti giustificata dalla particolare gravità delle condotte accertate e dalla lesione dei principi di moralità, rettitudine e del rapporto fiduciario con l'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.