Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per detenzione, ai fini della successiva cessione a terzi, di 38,26 grammi di cocaina, contestata ai sensi degli artt. 99 c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie e che la sostanza era per uso personale; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla mancata esclusione della recidiva; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla mancata concessione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, e comunque infondato alla luce di una motivazione d'appello congrua e non illogica, che valorizzava la mancanza di elementi a sostegno dell'uso personale e le modalità della detenzione (quantitativo corrispondente a 125 dosi, in unica soluzione, fuori dall'abitazione, in atteggiamento compatibile con l'attesa di acquirenti). Ha respinto la censura sulla recidiva rilevando che la Corte d'appello aveva valorizzato i numerosi precedenti specifici e i carichi pendenti specifici, esprimendo un giudizio di continuità criminosa e di riprovevolezza/pericolosità conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha infine ritenuto corretta la motivazione sul diniego della pena sostitutiva, poiché fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sui precedenti e sui carichi pendenti specifici, elementi ritenuti incompatibili con una prognosi favorevole di rieducazione e di contenimento del rischio di recidiva. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato quale base della contestazione della recidiva e della sua applicazione in concreto

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    fattispecie di detenzione di stupefacente ai fini di cessione a terzi in ipotesi di lieve entità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consente la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio mediante la riproposizione di censure di fatto già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacente destinato allo spaccio, l'onere di allegare elementi concreti a sostegno dell'uso personale grava sull'imputato; in mancanza di tali elementi, possono assumere valore decisivo le modalità concrete della detenzione e del rinvenimento della sostanza.
  • La verifica della recidiva richiede un accertamento concreto sulla effettiva significatività dei precedenti, da correlare alla natura dei reati, alla qualità della devianza, all'offensività dei fatti e al grado di colpevolezza, non essendo sufficiente il mero dato formale dei precedenti penali.
  • Il diniego della pena sostitutiva può essere legittimamente fondato sui precedenti penali e sui carichi pendenti dell'imputato, purché il giudice motivi in modo specifico e concreto che tali elementi rendono sfavorevole la prognosi sulla funzione rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneRecidiva
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.