Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per detenzione, ai fini della successiva cessione a terzi, di 38,26 grammi di cocaina, contestata ai sensi degli artt. 99 c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie e che la sostanza era per uso personale; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla mancata esclusione della recidiva; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla mancata concessione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, e comunque infondato alla luce di una motivazione d'appello congrua e non illogica, che valorizzava la mancanza di elementi a sostegno dell'uso personale e le modalità della detenzione (quantitativo corrispondente a 125 dosi, in unica soluzione, fuori dall'abitazione, in atteggiamento compatibile con l'attesa di acquirenti). Ha respinto la censura sulla recidiva rilevando che la Corte d'appello aveva valorizzato i numerosi precedenti specifici e i carichi pendenti specifici, esprimendo un giudizio di continuità criminosa e di riprovevolezza/pericolosità conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha infine ritenuto corretta la motivazione sul diniego della pena sostitutiva, poiché fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sui precedenti e sui carichi pendenti specifici, elementi ritenuti incompatibili con una prognosi favorevole di rieducazione e di contenimento del rischio di recidiva. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione della recidiva e della sua applicazione in concreto
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione di stupefacente ai fini di cessione a terzi in ipotesi di lieve entità
in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consente la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio mediante la riproposizione di censure di fatto già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacente destinato allo spaccio, l'onere di allegare elementi concreti a sostegno dell'uso personale grava sull'imputato; in mancanza di tali elementi, possono assumere valore decisivo le modalità concrete della detenzione e del rinvenimento della sostanza.
- La verifica della recidiva richiede un accertamento concreto sulla effettiva significatività dei precedenti, da correlare alla natura dei reati, alla qualità della devianza, all'offensività dei fatti e al grado di colpevolezza, non essendo sufficiente il mero dato formale dei precedenti penali.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere legittimamente fondato sui precedenti penali e sui carichi pendenti dell'imputato, purché il giudice motivi in modo specifico e concreto che tali elementi rendono sfavorevole la prognosi sulla funzione rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.
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