Cassazione Civile, Ordinanza n. 33711/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di lavoro. Il lavoratore aveva già ottenuto, in sede di domanda tempestiva, l’ammissione di crediti retributivi e di fine rapporto calcolati sull’inquadramento formale inferiore, mentre successivamente ha chiesto l’ammissione tardiva di ulteriori somme pari alle differenze retributive asseritamente maturate per avere svolto, di fatto, mansioni superiori rispetto al parametro contrattuale formalmente attribuito, invocando il parametro 170 del CCNL Autoferrotramvieri. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo non provata in modo adeguato l’effettivo svolgimento di mansioni superiori e il conseguente credito. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.c. / c.p.c. per avere il Tribunale attribuito alle deposizioni testimoniali un contenuto difforme da quello reale e per avere valutato erroneamente il materiale istruttorio; dall’altro, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che dagli atti e dalle testimonianze emergevano attività di sostituzione, riparazione e intervento su parti meccaniche e di carrozzeria, incompatibili con il solo inquadramento inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di rinvio aveva esaminato globalmente le testimonianze e gli altri documenti, motivando in modo adeguato perché le mansioni concretamente svolte non presentassero i requisiti del parametro 170, in particolare la particolare perizia tecnica, l’adeguata esperienza, la professionalità specifica e la specifica responsabilità. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova è deducibile solo se il giudice ha attribuito l’onere a una parte diversa da quella su cui grava secondo la regola di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente prove regolarmente dedotte.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è ammesso contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è denunciabile il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove in deduzioni di violazione di legge: l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute più convincenti appartengono al giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando sia errato il criterio di riparto dell’onere probatorio; non quando si contesti l’esito dell’accertamento in fatto o la maggiore o minore persuasività delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per criticare il modo in cui il giudice ha ponderato testimonianze e documenti, salvo che siano state utilizzate prove non acquisite al processo o attribuito a una prova un regime legale di efficacia diverso da quello previsto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata analitica considerazione di tutte le singole emergenze istruttorie.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato globalmente le testimonianze e gli altri elementi di prova, motivando in modo coerente sull’insussistenza dei requisiti contrattuali del superiore inquadramento, la censura che sollecita una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.
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