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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03134/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore del contribuente, nel quale era stata ingiunta a una società il pagamento di una somma di denaro oltre interessi e spese. L'Ufficio ha tassato: a) la somma ingiunta; b) gli interessi; c) soprattutto, una scrittura privata del 31.7.2014 ritenuta "enunciata" nel decreto ingiuntivo, applicando l'imposta in misura proporzionale sull'intero importo di euro 780.000,00 indicato nella scrittura. Il contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo che la scrittura non era stata enunciata nel decreto ingiuntivo, ma solo richiamata nel ricorso monitorio per dimostrarne la nullità e il diritto alla ripetizione di quanto versato; ha inoltre contestato la base imponibile e il regime applicabile, deducendo che, semmai, la tassazione avrebbe dovuto riguardare solo la somma effettivamente prestata a garanzia; ha infine invocato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La CTR ha accolto l'impugnazione del contribuente ritenendo che il mero richiamo dell'atto in sede monitoria, fatto per far valere la nullità e ottenere restituzione, non integri enunciazione tassabile ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: violazione delle norme sull'imposta di registro e sull'enunciazione dell'atto, lamentando che la scrittura privata contenesse un accordo patrimoniale soggetto a registrazione e che la nullità non escludesse la tassazione; il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale deducendo, a sua volta, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 per difetto di allegazione dell'atto richiamato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che esso mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la mancata enunciazione della scrittura privata nel decreto ingiuntivo e la sua mera menzione nel ricorso monitorio. Ha rilevato inoltre la mancanza di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, con violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e del principio di autosufficienza, nonché la genericità delle censure. In conseguenza dell'inammissibilità del primo motivo sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato del contribuente. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato e l'Ufficio è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro per enunciazione, non è sufficiente il mero richiamo di un atto o di un rapporto in un atto soggetto a registrazione: occorre un espresso riferimento al negozio con indicazione di tutti gli elementi essenziali idonei a identificarlo con certezza.
  • La valutazione circa la sussistenza o meno dell'enunciazione di un atto tassabile è questione di merito; in cassazione non può essere riesaminata sotto la veste della violazione di legge quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli atti di causa.
  • La nullità dell'atto richiamato non consente, di per sé, di superare il requisito dell'enunciazione ai fini della tassazione, se manca il necessario richiamo qualificato nell'atto registrando; il diverso tema della eventuale restituzione dell'imposta segue regole proprie.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti e una critica puntuale alla ratio decidendi; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza e specificità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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