Cassazione Penale, Sentenza n. 18758/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che confermava la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (durata 2 anni e 6 mesi, con obbligo di soggiorno, prescrizioni accessorie e cauzione), deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto all'abitualità nel delitto. In particolare ha sostenuto che i fatti (tre episodi di traffico di cocaina commessi tra novembre 2018 e gennaio 2019) dovessero essere ricondotti a un unico ambito per effetto del vincolo di continuazione, riducendo così la portata dell'abitualità, e che non sussisterebbe la persistenza della pericolosità sociale, considerato il tempo trascorso (quasi sei anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto conforme la motivazione dei giudici di merito che avevano valutato la pericolosità sociale del ricorrente sulla base di: sentenza non definitiva pendente in appello accertante due reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990; condanna irrevocabile per altro episodio di trasporto di cocaina (kg 4,370) con pena di sei anni; elementi indiziari (telefonate, contatti) che attestano l'inserimento del proposto in un circuito organizzato di acquisto all'ingrosso e rivendita di stupefacenti su ampia base territoriale nonché la disponibilità di significative somme di denaro. I giudici hanno ritenuto che la cosiddetta 'pausa' dell'attività criminosa fosse stata determinata dall'arresto e non dalla cessazione della pericolosità. Per tutte queste ragioni la motivazione non è apparsa affetta da vizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, lett. b) e c))
La norma definisce i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione basate sulla pericolosità sociale. La Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti in quanto il ricorrente era dedito a reati con offensività verso beni non esclusivamente individuali e i fatti si inserivano in un significativo arco temporale e in un contesto organizzato, giustificando la misura e l'affermazione dell'abitualità.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 10, comma 3)
Stabilisce i limiti della cognizione della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione; la Suprema Corte ha ricordato tali limiti e ritenuto che non sussistesse violazione di legge né motivazione apparente, rendendo il ricorso inammissibile.
codice di procedura penale (art. 125)
L'art. 125 è stato indicato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ha ravvisato violazione di questo articolo rispetto alla tecnica motivazionale e alla validità del provvedimento impugnato.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti. Le sentenze e i provvedimenti che accertano reati ex art. 73 sono stati utilizzati dai giudici di merito per fondare la valutazione della pericolosità sociale del proposto.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 80)
Articolo richiamato in relazione alla configurazione delle fattispecie di traffico; le condanne invocate si riferiscono anche a questa disposizione nella contestazione dei reati di droga.
codice di procedura penale (art. 616)
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma disponendo il versamento di euro tremila.
Massime di principio
- La sorveglianza speciale può essere confermata anche quando parte degli accertamenti penali sono ancora pendenti, se i giudici ritengono che il complesso probatorio indichi l'inserimento in una rete organizzata di traffico e la sussistenza della pericolosità sociale.
- La prova dell'abitualità non si valuta solo sul numero stretto di episodi, ma sul loro contesto (quantità di droga, disponibilità di proventi, rapporti con associazioni o trafficanti e articolazione territoriale dell'attività): episodi ravvicinati e inserimento in un circuito organizzato possono far ritenere l'abitualità anche se gli episodi sono tre in pochi mesi.
- Un 'tempo silente' tra fatti e misura non esclude automaticamente la pericolosità sociale: se emersi elementi che collegano l'interruzione dell'attività alla misura cautelare o all'arresto, la pericolosità può essere ritenuta persistente.
- In Cassazione, i ricorsi avverso misure di prevenzione sono soggetti a limiti stringenti (art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011): contestazioni generiche sulla motivazione o sulla valutazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili se la decisione di merito mostra una motivazione non apparente.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta di norma condanna alle spese e, conformemente all'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende; dunque il ricorso manifestamente infondato o non ammissibile comporta anche un costo economico per il ricorrente.
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