Cassazione Civile, Ordinanza n. 33089/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2009 relativa alla mancata iscrizione alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva ritenuto il credito estinto per prescrizione, considerando decorso il termine tra la scadenza del debito (16 giugno 2010) e la richiesta di pagamento (30 giugno 2015), senza atti interruttivi validi. In cassazione l'INPS ha dedotto, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, L. n. 98/2011, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato l'eccezione concernente l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, fatto che, secondo l'Istituto, integrerebbe occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione. La controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la questione della sospensione della prescrizione, pur rilevabile d'ufficio come quaestio iuris, presuppone che i fatti posti a fondamento risultino ritualmente acquisiti e provati nel giudizio di merito. Nel caso concreto l'INPS non ha dimostrato la produzione, nei giudizi di merito, della dichiarazione dei redditi del professionista e, comunque, non ha trascritto nel ricorso per cassazione il documento su cui fondava la censura. Inoltre, la dedotta qualificazione dell'omessa compilazione del quadro RR come occultamento doloso non integra una violazione di legge, ma richiede un accertamento di fatto, non deducibile come mero error in iudicando. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'INPS è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato per il tema della decorrenza della prescrizione, ma la Corte non ne approfondisce il contenuto in sé; ribadisce invece che la sospensione/interruzione presuppone fatti provati e ritualmente acquisiti.
È invocato dall'INPS per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito; la Corte afferma che l'apprezzamento di un comportamento occulto è questione di fatto, non automatica conseguenza della mancata compilazione del quadro RR.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, L. n. 98/2011
Richiamato in relazione alla disciplina contributiva applicabile al caso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato, ma la Corte evidenzia che la censura, così formulata, non coglie un errore di diritto perché pretende un accertamento di fatto.
È menzionato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito non può essere affermata in via automatica sulla sola base dell'omessa compilazione di un quadro dichiarativo; occorre un accertamento in fatto del comportamento occulto.
- Anche quando una questione sia qualificabile come rilevabile d'ufficio, il giudice può valorizzarla solo se i fatti rilevanti risultano ritualmente acquisiti e provati nel processo.
- Nel ricorso per cassazione il principio di specificità impone che il ricorrente riproduca o indichi puntualmente gli atti e i documenti decisivi su cui fonda la censura; non è sufficiente un richiamo generico a documentazione del giudizio di merito.
- La denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste del vizio di diritto, si sollecita in realtà una nuova valutazione di fatti non esaminati o non provati nei gradi di merito.
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