Cassazione Civile, Ordinanza n. 19231/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una banca nei confronti di alcuni familiari del debitore defunto, volta ad accertare che costoro avessero acquistato la qualità di eredi del de cuius, così da rendere possibile la continuità delle trascrizioni in vista di una futura espropriazione immobiliare sul bene ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta ritenendo integrata un'accettazione tacita o comunque l'acquisto della qualità di eredi. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. e degli artt. 476, 481 e 485 c.c., assumendo che la banca fosse priva di interesse ad agire e che la denuncia di successione, il possesso dei beni ereditari e la polizza collegata al mutuo dimostrassero l'inutilità della domanda; omesso esame di fatti decisivi e travisamento dei fatti, per non avere la corte territoriale considerato il contratto di mutuo, il possesso dei beni e la denuncia di successione; nullità della sentenza per violazione delle norme in tema di accettazione dell'eredità, carenza istruttoria e motivazione apparente; infine, censura sulla regolazione delle spese e sulla ritenuta validità della notifica della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando anzitutto che la denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta non equivalgono ad accettazione tacita dell'eredità, perché hanno natura prevalentemente fiscale e non manifestano in modo univoco la volontà di accettare. Ha poi condiviso la valutazione della corte d'appello sull'interesse della banca ad agire: in vista dell'esecuzione immobiliare e del decreto di trasferimento era necessario garantire la continuità delle trascrizioni, e ciò giustificava l'azione di accertamento della qualità di erede anche nell'ipotesi in cui l'acquisto operasse ex art. 485 c.c. Inoltre ha escluso vizi di motivazione, travisamento o omesso esame, ritenendo non decisive le circostanze relative al possesso dei beni ereditari e alla polizza assicurativa collegata al mutuo. Ha infine confermato la correttezza della statuizione sulle spese e sulla notifica della sentenza di primo grado, richiamando la disciplina del domicilio digitale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'accettazione dell'eredità; la Corte esclude che la denuncia di successione integri di per sé accettazione tacita.
Richiamato dalle parti nel contesto dell'accettazione ereditaria, ma non è ritenuto ostativo alla decisione.
La Corte osserva che, anche nell'ipotesi di acquisto della qualità di erede ex lege per il chiamato nel possesso dei beni ereditari che non abbia inventariato, il creditore può agire per ottenere una sentenza di accertamento utile alla trascrizione.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'interesse ad agire della banca; la censura è respinta perché l'interesse è riconosciuto.
Richiamato dai ricorrenti per negare l'interesse ad agire; la Corte afferma invece che l'interesse sussiste per la continuità delle trascrizioni.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Usato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge; la Corte ritiene infondato il motivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Usato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento; la Corte esclude la nullità denunciata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Usato per lamentare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene insussistente il vizio.
Richiamato per la proposta di manifesta infondatezza del ricorso.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Richiamato nel ragionamento sulla vendita coattiva e sulla necessità della continuità delle trascrizioni del decreto di trasferimento.
art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 1-bis
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta non integrano, di per sé, accettazione tacita dell'eredità, poiché sono adempimenti prevalentemente fiscali e non rivelano in modo univoco la volontà di accettare.
- Il creditore del de cuius ha interesse ad agire per l'accertamento della qualità di erede quando la pronuncia sia funzionale a garantire la continuità delle trascrizioni in vista della futura espropriazione immobiliare e della valida trascrizione del decreto di trasferimento.
- Anche se il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari e l'acquisto della qualità di erede possa operare ex art. 485 c.c., il creditore può avere bisogno di una sentenza di accertamento per ottenere la trascrizione dell'accettazione e rendere rituale la procedura esecutiva.
- Le doglianze di omesso esame, travisamento dei fatti e motivazione apparente non sono fondate quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo intellegibile e coerente delle ragioni decisive della decisione.
- La contestazione sulle spese processuali non è utile alla parte che, risultando complessivamente soccombente, abbia comunque beneficiato della compensazione disposta nei gradi di merito.
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