Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1550/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Cortina d'Ampezzo sulla domanda di rilascio del permesso di costruire del 9.01.2025 con prot. SUPRO 0008662 depositata a mezzo sportello Suap avente ad oggetto il progetto di ampliamento dell’albergo all’insegna Hotel Pontechiesa; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere in ordine alla diffida-istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma III, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di permesso di costruire per l'ampliamento di una struttura alberghiera

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulla domanda di permesso di costruire presentata il 9 gennaio 2025 tramite SUAP, relativa all'ampliamento di un albergo, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. L'intervento aveva ottenuto l'autorizzazione paesaggistica e la documentazione era stata successivamente aggiornata per conformarsi alle relative prescrizioni. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha adottato il 30 giugno 2026 il provvedimento definitivo di diniego del permesso di costruire e ha eccepito l'improcedibilità del ricorso. La ricorrente ha riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese in applicazione della soccombenza virtuale. Il Comune ha eccepito anche la tardività della memoria della ricorrente e ha chiesto la compensazione delle spese, richiamando la complessità della pratica, le criticità dell'intervento, l'impegno straordinario degli uffici per i Giochi Olimpici invernali e la ridotta dotazione di personale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché durante il giudizio il Comune ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, sia pure di diniego, facendo venir meno l'interesse all'azione avverso il silenzio. Il Collegio non ha esaminato la questione della tardività della memoria, ritenendola irrilevante ai fini della decisione, poiché la memoria si limitava a confermare l'adozione del provvedimento finale già comunicata dal Comune e a chiedere la regolazione delle spese. Quanto alle spese, il TAR ha valorizzato sia l'incontestato ritardo dell'amministrazione sia le giustificazioni addotte dal Comune e ha disposto la compensazione per metà, ponendo la restante metà a carico del Comune, liquidata in 1.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente, tra l'altro, la richiesta di nomina di un commissario ad acta; l'adozione del provvedimento conclusivo durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione contro il silenzio.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Comune ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla ricorrente; il TAR ha ritenuto la questione irrilevante ai fini della decisione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla decisione assunta in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'adozione, durante il giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, di un provvedimento espresso che conclude il procedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione avverso il silenzio e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza che rilevi il contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento finale.
  • Quando la parte ricorrente, dopo l'adozione del provvedimento conclusivo, si limita a confermare la sopravvenuta carenza di interesse e a chiedere la regolazione delle spese, l'eventuale tardività della memoria non incide sulla decisione di improcedibilità se il fatto processuale è già documentato o comunicato e la memoria non introduce nuove domande o difese di merito.
  • Nella regolazione delle spese di un giudizio sul silenzio divenuto improcedibile, il giudice può considerare sia il ritardo dell'amministrazione sia le giustificazioni documentate relative alla complessità del procedimento e alle concrete condizioni organizzative dell'ufficio, disponendo una compensazione parziale e ponendo il residuo a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.