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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27569/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Due privati convennero il Comune davanti al Tribunale di Latina chiedendo di dichiarare insussistente il diritto dell’ente a ottenere somme per l’occupazione di terreni rustici gravati da uso civico. Sostennero che l’uso dei fondi, occupati e coltivati da oltre cinquant’anni, non aveva arrecato danno alla collettività e riferirono di avere chiesto la legittimazione quali occupatari miglioratizi. Il Comune resistette e propose domanda riconvenzionale di risarcimento. Il Tribunale respinse la domanda e condannò i privati a pagare rispettivamente € 75.114,26 ed € 58.799,80, oltre alle indennità maturate dopo il 30 giugno 2011; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4474/2023, depositata il 21 giugno 2023, confermò la decisione, ritenendo abusiva l’occupazione e la trasformazione dei terreni, in mancanza di un diritto reale e di un esito positivo del procedimento di legittimazione. In Cassazione i ricorrenti formularono tre motivi. Con il primo denunciarono la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse considerato la questione assorbita. Con il secondo censurarono, in riferimento agli artt. 2043 e 1227 c.c. e alla legge n. 1766/1927, l’accertamento della responsabilità e del danno: invocarono l’assenza di dolo o colpa, la lunga occupazione pacifica, le migliorie e la bonifica, l’avvio della procedura di legittimazione e l’inserimento dei fondi nell’elenco dei terreni da legittimare; contestarono inoltre la qualificazione delle costruzioni come immobili abitativi, sostenendo che servissero all’attività agricola, e negarono la prova di un pregiudizio collettivo e i presupposti della liquidazione equitativa. Con il terzo motivo criticarono la consulenza tecnica e il criterio di quantificazione, sostenendo che il calcolo dovesse fondarsi sull’indennità di legittimazione e sulla tassa di bonifica. In via preliminare contestarono anche l’ammissibilità del controricorso per asserita mancata prova della sua notificazione.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del controricorso: secondo il testo dell’art. 370, primo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis, in assenza di ricorso incidentale è richiesto il deposito del controricorso, non la prova della sua notificazione; il deposito telematico risultava tempestivo e documentato dalla ricevuta di avvenuta consegna. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non hanno indicato in che modo le prove testimoniali non ammesse avrebbero potuto dimostrare circostanze decisive, idonee a infirmare con certezza la ratio della decisione; la documentazione valorizzata dal consulente attestava la trasformazione dei fondi mediante immobili a uso abitativo, oltre l’impiego strumentale e senza titolo abilitativo. Il secondo motivo è stato rigettato: la realizzazione, su terreni agricoli gravati da uso civico, di immobili privati a uso abitativo integra un pregiudizio per la comunità e manifesta quantomeno colpa di chi, consapevole del vincolo anche per avere avviato la procedura di legittimazione, li realizzi e li sfrutti secondo la destinazione impressa. La diversa ricostruzione della natura delle costruzioni avrebbe richiesto una rivalutazione dei fatti, non consentita in cassazione. È stata inoltre ritenuta corretta la liquidazione del danno, fondata sul valore di mercato dei singoli appezzamenti negli anni pertinenti, con coefficienti distinti per terreni edificati o liberi e detrazione del valore delle migliorie; la prospettata corresponsabilità del Comune ex art. 1227 c.c. non era sorretta da elementi di prova. La sentenza della Corte costituzionale n. 119/2023 è stata giudicata non pertinente perché riguardava una fattispecie diversa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto diretto, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione dei dati istruttori e della CTU. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese di cassazione, liquidate in € 7.500 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e oneri accessori; ha inoltre disposto il pagamento di € 6.000 al controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di € 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma, dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    E ciò in quanto nel testo modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "riforma Cartabia”), come modificato dalla l. 197 del 2022, l’art. 370, comma primo, c.p.c., applicabile al presente procedimento in quanto instaurato successivamente al 28 febbraio 2023, prescrive unicamente il deposito del controricorso, laddove, come nel caso di specie, il controricorrente non abbia proposto ricorso incidentale.

    Nel regime applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, quando il controricorrente non propone ricorso incidentale, l’art. 370, primo comma, c.p.c. prescrive il deposito del controricorso e non richiede la prova della sua notificazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In proposito, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Nel procedimento di decisione accelerata, le condanne previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. hanno funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel caso di specie, anche a voler riqualificare la doglianza – articolata come denunzia di una violazione di legge – entro l’unico paradigma invocabile, difetta ogni indicazione circa l’idoneità delle prove non ammesse a sovvertire l’esito del giudizio; e ciò soprattutto ove si consideri che – sulla base della documentazione poi utilizzata dal consulente tecnico nominato – è emerso che i Fasulo avevano trasformato i terreni in questione, realizzandovi immobili ad uso abitativo e quindi ben oltre i confini del loro impiego strumentale, e per di più in difetto di titolo abilitativo.

    La censura relativa alla prova non può limitarsi a invocare la violazione delle regole probatorie: il ricorrente deve indicare l’idoneità concreta delle prove non ammesse a sovvertire l’esito, confrontandosi con gli elementi decisivi posti a fondamento della pronuncia.

  • art. 116 c.p.c.

    Dietro l’apparente denunzia di una violazione di legge, infatti, i ricorrenti richiedono surrettiziamente una nuova valutazione dei dati istruttori che, per le ragioni già esposte e chiaramente illustrate anche nella proposta di definizione accelerata, non compete al giudizio di legittimità.

    La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione dei dati istruttori riservata al giudice di merito.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    I ricorrenti criticano la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la loro istanza di ammissione di prova per testi, già disattesa dal tribunale, restasse assorbita nella statuizione sul merito del giudizio.

    La Corte riporta la censura relativa all’istanza istruttoria, ma precisa che la mancata ammissione di una prova è denunciabile in cassazione soltanto quando essa riguardi un punto decisivo; il ricorrente deve dimostrare la concreta capacità della prova di invalidare la ratio decidendi.

  • art. 2043 c.c.

    Ed invero, la realizzazione di un immobile privato abitativo realizzato su un terreno agricolo gravato da uso civico – circostanza, questa, ben nota ai ricorrenti, i quali avevano avviato il procedimento di legittimazione – arreca evidentemente un pregiudizio alla comunità in favore della quale il vincolo è posto, al contempo designando la sussistenza di uno stato (quantomeno) colposo in capo a chi ha realizzato tale immobile e lo sfrutta secondo la destinazione impressavi.

    La realizzazione e lo sfruttamento di un immobile privato a uso abitativo su terreno agricolo gravato da uso civico, quando il vincolo è noto all’autore, costituiscono un pregiudizio per la comunità e sono idonei a fondare almeno la colpa ai fini della responsabilità risarcitoria.

  • art. 1227 c.c.

    Le considerazioni dei ricorrenti, infatti, sono volte a sostituire detto criterio equitativo con altro criterio, oltre ad evocare una pretesa corresponsabilità dell’ente locale rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., della quale, tuttavia, non viene fatto emergere alcun elemento di prova.

    La corresponsabilità del creditore rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c. non può essere riconosciuta in assenza di elementi di prova che la sostengano.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    I ricorrenti vanno inoltre condannati al pagamento, in favore del controricorrente, dell’importo previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché, in forza di quanto disposto dal successivo quarto comma, al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

    La Corte ha applicato la condanna prevista dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c. al ricorrente soccombente nel procedimento di decisione accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    I ricorrenti vanno inoltre condannati al pagamento, in favore del controricorrente, dell’importo previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché, in forza di quanto disposto dal successivo quarto comma, al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

    La Corte ha disposto, in applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato assunto come parametro per l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.

  • art. 96 c.p.c.

    In proposito, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., le somme applicate ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, svolgono funzione deterrente e sanzionatoria contro il compimento di atti processuali meramente defatigatori.

  • art. 2697 c.c.

    Le considerazioni dei ricorrenti, infatti, sono volte a sostituire detto criterio equitativo con altro criterio, oltre ad evocare una pretesa corresponsabilità dell’ente locale rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., della quale, tuttavia, non viene fatto emergere alcun elemento di prova.

    La Corte rileva che la prospettata corresponsabilità del Comune non è sostenuta da elementi di prova; il testo non richiama espressamente l’art. 2697 c.c., sicché non è possibile ricavare una specifica interpretazione di tale norma.

Massime di principio

  • La mancata ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se la prova verte su un punto decisivo e il ricorrente illustra concretamente come essa avrebbe potuto dimostrare circostanze idonee a invalidare con certezza, non soltanto con probabilità, la ratio decidendi.
  • La realizzazione e lo sfruttamento di un immobile privato a uso abitativo su un terreno agricolo gravato da uso civico, quando il vincolo è noto all’autore, arrecano un pregiudizio alla comunità tutelata dal vincolo e sono idonei a integrare almeno la colpa dell’autore.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione della natura delle costruzioni, dei dati istruttori o delle risultanze della consulenza tecnica, quando la censura si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno può fondarsi sul valore di mercato dei terreni per i periodi rilevanti, differenziando il criterio secondo che gli appezzamenti siano occupati da fabbricati o liberi e detraendo il valore delle migliorie, se la motivazione del giudice di merito espone in modo chiaro il criterio seguito.
  • La corresponsabilità del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c. non può essere accolta se chi la invoca non indica elementi di prova a suo sostegno.
  • Nel regime dell’art. 370, primo comma, c.p.c. applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, il controricorso senza ricorso incidentale deve essere depositato, ma non deve essere notificato alla controparte.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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