Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29654/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un immobile adibito a garage e oggetto di istanza di condono, era stata ritenuta responsabile in primo e secondo grado di interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica: apertura di vani per porte e finestre, realizzazione di impianti, suddivisione interna dei locali e mutamento della destinazione d'uso in abitazione civile. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la responsabilità sul solo dato della proprietà del bene, senza accertare un effettivo contributo alla realizzazione delle opere; che l'immobile era anche del coniuge, indicato come autore materiale degli interventi, sicché al più la sua posizione sarebbe stata di mera connivenza non punibile; e che non poteva desumersi la commissione del fatto né dalla sua assenza al momento dell'accertamento né dall'accettazione dell'incarico di custode del bene sequestrato, essendo tale ufficio legalmente dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e dirette invece a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. È stato inoltre osservato che i giudici di merito avevano motivato in modo conforme sulla responsabilità, valorizzando la modifica del locale, l'assenza dei titoli edilizi e paesaggistici, la presentazione della SCIA da parte della ricorrente in coincidenza con l'inizio dei lavori e la mancanza di elementi idonei a escludere la sua partecipazione o committenza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    norma incriminatrice relativa agli interventi edilizi abusivi eseguiti in assenza del permesso di costruire; nella specie applicata alla realizzazione di opere interne e al mutamento di destinazione d'uso senza titolo edilizio.

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    norma incriminatrice per interventi su bene sottoposto a vincolo paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione; nella specie applicata alle stesse opere edilizie realizzate in area vincolata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato solo nel dato processuale iniziale del procedimento di cassazione, senza rilievo decisorio autonomo nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure di merito già esaminate e disattese, né sollecitare una nuova lettura delle risultanze probatorie.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è inammissibile perché non evidenzia un effettivo vizio di legittimità.
  • In materia di reati edilizi e paesaggistici, la responsabilità del proprietario o del soggetto che abbia la disponibilità del bene può essere desunta da elementi sintomatici della partecipazione ai lavori o della committenza, non essendo sufficiente la sola formale titolarità, ma potendo rilevare anche indici fattuali convergenti, come la presentazione di titoli abilitativi in coincidenza con l'avvio degli interventi.
  • La mera connivenza non punibile non può essere affermata in presenza di elementi che colleghino il soggetto alla realizzazione delle opere o alla gestione dell'intervento; l'assenza al momento dell'accertamento non è di per sé dirimente.
  • La presentazione della SCIA da parte del soggetto interessato, se valorizzata dal giudice di merito insieme ad altri elementi, può costituire indice della partecipazione alla realizzazione degli interventi edilizi abusivi.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizio
RamiReati edilizi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.