Cassazione Civile, Ordinanza n. 00996/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un beneficiario per euro 2.064,92, a titolo di riliquidazione dell'assegno sociale. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha revocato il decreto ritenendo che nulla fosse più dovuto perché l'ente previdenziale aveva opposto un controcredito da indebito, comunicato il 7 novembre 2013 e posto in compensazione, e perché il residuo sarebbe stato comunque corrisposto con la rata di novembre 2014. Secondo la Corte territoriale, l'indebito derivava dal fatto che, per un certo periodo, l'assegno era stato erogato in misura superiore a quella dovuta in relazione ai redditi dichiarati nel 2011 e alla percezione di redditi da pensione di vecchiaia; i documenti prodotti, incluso un provvedimento di riliquidazione del 2014, ne avrebbero dimostrato la sussistenza e il pagamento del residuo. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. e dell'art. 35 c.p.c. in tema di compensazione, sostenendo che la decisione non chiarisse le ragioni dell'indebito e realizzasse un'illegittima inversione dell'onere della prova, anche perché egli avrebbe negato di aver ricevuto la comunicazione dell'indebito e ne avrebbe contestato l'esistenza; con il secondo ha dedotto travisamento dei fatti e vizio di valutazione delle prove, lamentando la tardività della contestazione della documentazione INPS e l'irrilevanza di essa ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello superasse il minimo costituzionale e che la Corte territoriale avesse spiegato in modo coerente le ragioni della decisione, accertando documentalmente l'esistenza dell'indebito e del successivo pagamento del residuo. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate inidonee a scalfire la decisione perché miravano, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al preteso travisamento della prova, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale vizio è in linea di massima rimediabile con la revocazione e può assumere rilievo in cassazione solo nei limiti e nei casi indicati dalla giurisprudenza, qui non ricorrenti. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'ordine, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata invocata per denunciare la violazione di legge in tema di compensazione; la Corte ha osservato che le censure, pur formalmente di diritto, miravano in realtà a un riesame del fatto e delle prove.
È stata invocata per il travisamento dei fatti e la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le doglianze non configuravano un vizio scrutinabile in cassazione, ma una richiesta di nuova valutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente in materia di compensazione; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione, ritenendo la censura non idonea a superare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in materia di compensazione; la Corte considera la questione assorbita nella valutazione di inammissibilità delle doglianze.
Richiamato dal ricorrente in materia di compensazione giudiziale; la Corte non affronta nel merito la norma perché le censure si risolvono in contestazioni di fatto.
Richiamato dal ricorrente; il testo non consente di ricostruire un'autonoma ratio applicativa della norma, poiché la Corte dichiara inammissibile il motivo sul punto.
Richiamato dalla Corte, tramite le Sezioni Unite, per affermare che l'errore percettivo sul dato probatorio è in linea di principio rimediabile con la revocazione e che il travisamento della prova è denunciabile in cassazione solo nei casi residuali in cui la revocazione sia preclusa dal carattere controverso del fatto.
Richiamato in motivazione per distinguere il fatto da provare dal dato probatorio e per chiarire che il 'carattere controverso' rilevante ai fini della revocazione riguarda il secondo e non il primo.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
- La motivazione è sufficiente quando rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e consente di individuare le ragioni della decisione, anche se la parte non le condivide.
- Il travisamento della prova attiene all'errore percettivo sul dato probatorio e non alla diversa valutazione del fatto controverso; esso, di regola, trova rimedio nel mezzo straordinario della revocazione e non può essere surrettiziamente introdotto come terzo grado di merito.
- Nella ricostruzione dell'indebito e della compensazione, il giudice di merito può valorizzare la documentazione prodotta per accertare sia l'esistenza del controcredito sia l'avvenuto pagamento del residuo; tali apprezzamenti, se sorretti da motivazione logica, non sono sindacabili in cassazione come meri errori di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00976/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00977/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00987/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00989/2026 del 17/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →