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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21452/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di merito che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente censurava, da un lato, la valutazione di merito e la motivazione della sentenza impugnata; dall'altro, contestava il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la confisca disposta sui beni/denaro ritenuti sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali. La Corte rileva che i motivi sono in larga parte reiterativi di quelli già dedotti in appello e comunque attengono a profili rimessi al giudice di merito, la cui motivazione è stata ritenuta congrua, adeguata e non manifestamente illogica. Quanto alla confisca, la Corte osserva che essa è stata motivatamente applicata per la sproporzione della somma di denaro rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, richiamando l'art. 240-bis c.p. tramite l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative dei motivi di appello e formulate in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito già adeguatamente motivata. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, poiché il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. è stato giudicato sufficiente e coerente. Confermata anche la legittimità della confisca motivata dalla sproporzione del denaro rispetto ai redditi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 133 c.p.

    criterio legale richiamato per giustificare la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze

  • art. 240-bis c.p.

    base normativa della confisca disposta per sproporzione patrimoniale rispetto alle capacità reddituali

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    norma che richiama e rende applicabile la confisca di cui all'art. 240-bis c.p. anche alla fattispecie in esame

  • art. 616 c.p.p.

    disposizione applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello o nella richiesta di una nuova valutazione del merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità.
  • Il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sottratti al sindacato di legittimità se la motivazione richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. o valorizza la gravità del reato o la capacità a delinquere.
  • Una motivazione specifica e dettagliata sulla determinazione della pena è necessaria solo quando la sanzione si discosti in modo marcato dalla misura media edittale; in difetto, è sufficiente un richiamo ai parametri legali di commisurazione.
  • La confisca può essere legittimamente disposta quando sia accertata la sproporzione tra disponibilità economiche o patrimoniali e capacità reddituali dell'imputato, secondo la disciplina richiamata dalla normativa speciale di settore.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emergano ragioni di esonero, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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