Cassazione Civile, Ordinanza n. 07043/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società conduttrice di un immobile pubblico dismesso aveva chiesto in giudizio di essere sostituita quale parte acquirente nella compravendita già conclusa tra l'ente gestore del patrimonio immobiliare e una società terza, deducendo la violazione del proprio diritto di opzione all'acquisto previsto dalla disciplina regionale sulle dismissioni. In fatto, la conduttrice aveva ricevuto comunicazione della vendita e un invito a esercitare l'opzione per un prezzo determinato sulla base di una metratura che essa riteneva errata; aveva esercitato l'opzione contestando la congruità del prezzo e, dopo aver ottenuto accesso agli atti amministrativi, aveva appreso che il prezzo era stato calcolato su una superficie superiore a quella effettiva. Nelle more, l'immobile era stato venduto alla società ricorrente. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che la controversia riguardasse la lesione di un diritto soggettivo di opzione e che ogni questione sulla determinazione del prezzo o sulla decadenza fosse di merito. La società aggiudicataria ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la domanda investisse la procedura di dismissione e la validità degli atti pubblicistici, quindi una materia riservata al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso, pur contestata, fosse sanata dalla costituzione tempestiva della controparte; soprattutto ha affermato che il petitum sostanziale della domanda era l'accertamento della violazione del diritto soggettivo di opzione dell'affittuaria/conduttrice finalizzato all'acquisto dell'immobile, e non l'impugnazione di atti autoritativi della procedura di dismissione. Ha quindi confermato la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa esclusiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
la Corte lo richiama per affermare che una notificazione nulla è sanata dal raggiungimento dello scopo, in particolare dalla costituzione in giudizio della parte intimata.
art. 23-bis, lett. e), L. n. 1034/1971
norma invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi della giurisdizione amministrativa nelle controversie sulle procedure di dismissione; la Corte la considera non idonea a spostare il criterio ordinario di riparto.
richiamato dalla ricorrente come parametro del motivo di ricorso per cassazione in tema di giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
indicato quale vizio dedotto in cassazione per errori sulla giurisdizione.
d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. in L. 23 novembre 2001, n. 410
richiamato per affermare che la disciplina della cartolarizzazione e dismissione di immobili pubblici non contiene norme sulla giurisdizione e non altera il criterio ordinario di riparto.
L. regionale 11 settembre 2003, n. 29
richiamata come base normativa della dismissione degli immobili del patrimonio regionale e della procedura di vendita oggetto della controversia.
richiamata dalla Corte d'appello come fonte del diritto di opzione vantato dalla conduttrice.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma richiamata quale modifica dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, desumibile soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, non dalla sola formula della domanda o dalle qualificazioni delle parti.
- Nelle procedure di dismissione di immobili pubblici la giurisdizione amministrativa non è automaticamente attratta su ogni controversia: bisogna distinguere tra la fase pubblicistica della formazione dell'offerta e dell'asta, e la fase successiva in cui il privato fa valere un diritto soggettivo all'acquisto, come il diritto di opzione.
- Quando il bene della vita richiesto dal privato è l'acquisto dell'immobile in forza di un diritto di opzione già esercitato, la lite attiene alla violazione di un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario, anche se la vicenda si inserisce in una procedura pubblicistica di dismissione.
- Le contestazioni sulla correttezza tecnica del prezzo di vendita, se riferite al calcolo della metratura o ad altri profili di valutazione, non trasformano di per sé la controversia in un'impugnazione di atti autoritativi, se la domanda sostanziale è diretta alla tutela del diritto di opzione.
- La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo quando l'atto, pur viziato, esiste come notificazione e la parte intimata si costituisce ritualmente e tempestivamente in giudizio.
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